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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30195/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in Cassazione per vari motivi, principale il rispetto dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020: il ricorrente denunciava che le conclusioni scritte del Procuratore Generale sono state trasmesse ai difensori soltanto il 28/09/2022 (data e ora indicate), a meno di cinque giorni dall'udienza fissata per il 03/10/2022, mentre la difesa aveva già depositato una memoria alle 12:31 dello stesso giorno lamentando la mancata ricezione delle conclusioni; ciò avrebbe precluso alla difesa la possibilità di replicare entro il termine previsto (cinque giorni prima dell'udienza). Altri motivi dedotti in Cassazione (assorbiti) riguardavano vizi di motivazione relativi alla valutazione del tasso alcolemico e all'applicazione dell'errore strumentale indicato dal Decreto Ministeriale 22/05/1990 n.196 (8%), la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e contestazioni sulla dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione/irregolare modalità di comunicazione ex art. 23-bis): ha accolto l'eccezione di nullità di regime generale intermedio per la tardiva comunicazione che ha effettivamente pregiudicato la possibilità di replica della difesa. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. In precedenza la Corte d'appello di Brescia aveva confermato la condanna del Tribunale di Mantova per reati ex artt. 186 e 187 d.lgs. n.285/1992 con pena di 9 mesi di arresto e ammenda di €4.000, semidetenzione sostitutiva, revoca della patente e confisca del veicolo.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176)

    «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ... La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ... ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ...»

    Stabilisce il termine per la formulazione delle conclusioni del pubblico ministero e gli obblighi di trasmissione telematica alle difese per garantire un contraddittorio cartolare; la tardiva o mancata comunicazione può integrare una nullità rilevante quando impedisca effettivamente la possibilità di replica della difesa, ma non ogni ritardo è automaticamente sanzionato con nullità.

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Norma che disciplina le sanzioni per guida in stato di ebbrezza; nel caso l'imputato era stato condannato per le distinte lettere e commi citati. La difesa aveva censurato la valutazione del tasso alcolemico, ma la Cassazione non ha affrontato il merito essendo intervenuta l'annullamento per profilo procedurale.

  • art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Regola le sanzioni per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti/psicotrope; nel caso era contestato il comma richiamato nella sentenza di merito.

  • Decreto Ministero dei Trasporti 22 maggio 1990 n. 196

    Regolamenta aspetti tecnici sugli strumenti di accertamento (es. etilometri) e indica un margine di errore percentuale (nella fattispecie contestato dalla difesa pari all'8%); la questione tecnica è rimasta assorbita in Cassazione.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Disciplina le nullità di ordine generale a regime intermedio; la giurisprudenza cita questa norma per qualificare le nullità derivanti da omissioni o irregolarità relative alla comunicazione delle conclusioni del Pubblico ministero.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Individua le nullità assolute; la Corte ha connesso l'analisi distinguendo le nullità non assolute (art. 178) da quelle assolute previste dall'art. 179.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce quando una nullità verificatasi in grado di appello può essere dedotta nel successivo grado di giudizio; applicata per consentire la deduzione della nullità in Cassazione quando la difesa non poteva averne contezza prima.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Regola i casi in cui la nullità deve essere fatta valere immediatamente o prima del compimento dell'atto; la Corte ha distinto le ipotesi in cui l'art. 182 opera e quelle in cui, per mancata comunicazione, non poteva operare.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla modifica della pena per il reo collaborante o per applicazione di circostanze attenuanti speciali; la difesa aveva invocato la sua applicazione ma la questione è rimasta assorbita dal giudicato di annullamento per ragione procedurale.

Massime di principio

  • La tardiva comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero non determina automaticamente una nullità: occorre dimostrare il concreto pregiudizio per il diritto di difesa (in particolare l'impossibilità di replicare entro il termine previsto).
  • La mancata comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero alle parti private configura, in genere, una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere fatta valere anche in sede di Cassazione.
  • Se il pubblico ministero non formula affatto le conclusioni, la rilevanza della nullità assume profili diversi: la giurisprudenza può ritenere che la difesa non abbia interesse all'osservanza della disposizione e che l'eccezione debba essere sollevata tempestivamente nella fase cui la nullità si riferisce.
  • In caso di ricezione tardiva delle conclusioni, è strategico per la difesa depositare immediatamente una memoria che registri la mancata comunicazione e richieda il rinvio dell'udienza o altro provvedimento che elimini il pregiudizio; tale documento costituisce prova dell'eccezione e può essere determinante in sede di impugnazione.
  • Quando è contestata una questione tecnica (es. errore strumentale di etilometro) è opportuno conservarne la deduzione anche se si prospetta un ricorso per profili procedurali, perché il merito può tornare utile in un nuovo giudizio o qualora la Cassazione non accogliesse il motivo procedurale.
  • Per evitare che un ritardo sia considerato non pregiudizievole, la difesa deve mostrarne l'effettiva incidenza sulla possibilità di contraddittorio (ad es. momento in cui è stata già depositata memoria difensiva e la requisitoria chiede l'accoglimento della tesi opposta).

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