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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23038/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un'azione possessoria promossa dal condominio per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi dopo che un condomino aveva aperto un nuovo accesso autonomo sull'androne condominiale, prima inesistente. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che l'androne fosse oggetto di un condominio parziale a cui il condomino non partecipava; la corte d'appello ha confermato la decisione, escludendo la tesi del condominio parziale e ritenendo comunque illegittima l'apertura del varco. Con l'unico motivo di ricorso, il condomino ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1102, 1170 e 1027 c.c., sostenendo che la corte d'appello, pur avendo affermato che il cortile/androne fosse a servizio dell'intero edificio, non avrebbe esaminato la sua domanda di accertamento della comproprietà del bene. In sostanza, il ricorrente ha cercato di valorizzare il titolo di comproprietà e di contestare la tutela possessoria riconosciuta al condominio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura. Ha osservato che, in tema di uso della cosa comune e di azioni a difesa del possesso, l'apertura di un varco in un bene comune da parte del singolo condomino è illegittima quando comporta l'imposizione di un peso nuovo sul bene, idoneo a integrare una servitù e a modificare la destinazione del bene comune, con conseguente molestia possessoria. Ha aggiunto che la questione dell'accertamento della comproprietà non era decisiva nel giudizio possessorio, potendo semmai essere discussa in sede petitoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 703 c.p.c.

    ricorso ex artt. 703 c.p.c.

    richiamato come base del procedimento possessorio promosso in primo grado.

  • art. 1168 c.c.

    ricorso ex artt. 703 c.p.c., 1168 e 1170 c.c.

    richiamato quale norma sulle azioni di reintegrazione/tutela del possesso.

  • art. 1170 c.c.

    ricorso ex artt. 703 c.p.c., 1168 e 1170 c.c.

    richiamato quale norma sulla manutenzione/tutela possessoria contro le molestie.

  • art. 1117 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1102, 1170 e 1027 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'inquadramento del bene come bene comune e la possibilità di aprire il varco.

  • art. 1102 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1102, 1170 e 1027 c.c.

    richiamato per il limite all'uso della cosa comune da parte del singolo condomino.

  • art. 1027 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1102, 1170 e 1027 c.c.

    richiamato con riferimento al divieto di imporre un peso assimilabile a servitù sulla cosa comune.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia condominiale, l'apertura di un nuovo varco in una parte comune da parte del singolo condomino è illegittima quando determina un'utilizzazione del bene comune che impone un peso ulteriore e diverso, assimilabile alla costituzione di una servitù a favore di un'unità immobiliare, con alterazione della destinazione della cosa comune.
  • Ai fini della tutela possessoria, è sufficiente una modifica dello stato dei luoghi idonea a comprimere in modo apprezzabile le facoltà di godimento del possessore; la molestia può consistere anche nell'installazione di un accesso che renda possibile un passaggio prima inesistente.
  • Nel giudizio possessorio non è decisivo l'accertamento del diritto di comproprietà in sede petitoria: ciò che rileva è la situazione di fatto del possesso e la sua eventuale turbativa.
  • La mancanza di partecipazione alle spese di manutenzione del bene comune può costituire solo un indizio dell'assenza di un possesso, ma non è di per sé elemento risolutivo della controversia possessoria.
  • La costituzione di un peso stabile su bene comune in favore di una proprietà esclusiva esterna o comunque non compresa nella limitata contitolarità non può derivare dal solo atto del singolo condomino, ma richiede il consenso dei partecipanti aventi diritto secondo i principi sulla cosa comune.

Come è indicizzato

MateriePossessoParti comuniImpugnazioni
RamiDiritti realiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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