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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30218/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, quale incorporante di altra società immobiliare, ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento per imposta di registro relativo all'anno 2007. La controversia nasceva dalla fruizione di un regime agevolato collegato all'acquisto di fabbricati da parte di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili, agevolazione subordinata alla dichiarazione di rivendita entro tre anni. La contribuente sosteneva, con il primo motivo, che la CTR avesse errato nel ritenere irrilevanti circostanze sopravvenute addotte per giustificare la mancata alienazione dell'immobile entro il triennio, deducendo violazione dell'art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Con il secondo motivo censurava la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che tale previsione non si applica al processo tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'interpretazione restrittiva dell'agevolazione: il bene acquistato con beneficio deve mantenere le stesse caratteristiche essenziali di quello oggetto del regime, sicché la demolizione e ricostruzione di un immobile diverso, nonché la mancata rivendita nei tre anni, non risultano compatibili con la norma. Ha inoltre osservato che la CTR aveva escluso in fatto la ricorrenza della forza maggiore, valorizzando l'assenza di prova di un tempestivo attivarsi della contribuente e l'imprevedibilità delle circostanze addotte. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica ai giudizi tributari perché misura eccezionale e sanzionatoria riferita al processo civile; pertanto ha espunto sia dal dispositivo sia dalla motivazione della sentenza impugnata i capi relativi a tale condanna. Il ricorso è stato quindi accolto solo in parte, senza rinvio, con rigetto del resto e senza statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, sesto periodo, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    "il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizioni che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni"

    L'agevolazione va interpretata in senso coerente con il suo carattere eccezionale e richiede che il fabbricato rivenduto conservi le medesime caratteristiche essenziali; la demolizione e ricostruzione di un immobile naturalisticamente diverso non realizza il presupposto agevolativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    "condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    La disposizione non si applica ai giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, perché misura eccezionale di natura sanzionatoria circoscritta al processo civile.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotti dalla contribuente.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte lo utilizza per eliminare direttamente dalla sentenza impugnata i capi relativi al contributo unificato, senza rinvio, in ragione dell'inutilità di un nuovo giudizio sul punto.

  • art. 10, primo comma, n. 8-bis, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato come norma di rinvio nel testo dell'agevolazione in materia di imposta di registro.

Massime di principio

  • Le agevolazioni tributarie di carattere eccezionale devono essere interpretate restrittivamente e secondo la loro ratio, non potendo estendersi a fattispecie solo analogamente affini ma non sovrapponibili sul piano oggettivo.
  • Quando il beneficio fiscale presuppone la rivendita entro un termine di un bene determinato, la sostituzione del bene con un altro immobile ottenuto mediante demolizione e ricostruzione può escludere il mantenimento del presupposto agevolativo se mutano le caratteristiche essenziali del cespite.
  • L'eventuale invocazione della forza maggiore richiede la prova di un evento imprevedibile e inevitabile e della tempestiva attivazione del contribuente per evitare la decadenza dal beneficio.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni infondate o inammissibili non si applica automaticamente a tutti i riti speciali, ma solo nei limiti espressamente previsti dalla norma; nel processo tributario non opera se la disposizione è qualificata come misura sanzionatoria eccezionale riferita al processo civile.
  • In sede di legittimità, la Corte può eliminare senza rinvio i capi della decisione che risultino giuridicamente errati e autonomamente scindibili, quando non sia necessario alcun ulteriore accertamento di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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