Cassazione Civile, Ordinanza n. 03050/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di servizi stipulato nell'ambito di un concordato preventivo poi sfociato in fallimento. La cooperativa appaltatrice aveva chiesto l'ammissione al passivo per euro 1.550.000,00, oltre IVA, a titolo di corrispettivo residuo per le attività svolte; il giudice delegato aveva ammesso solo euro 32.394,95, poi il Tribunale aveva confermato in opposizione l'esclusione della maggior parte del credito, ritenendo non provata l'esatta esecuzione delle prestazioni più rilevanti e valorizzando la mancata realizzazione dell'obiettivo centrale dell'incarico, cioè la valorizzazione e vendita delle aree da sviluppare. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto quattro censure: omesso esame della scheda contabile dei costi sostenuti per l'incarico e conseguente errata quantificazione del corrispettivo; omesso esame delle attività effettivamente svolte e della diligenza nell'esecuzione, con particolare riguardo alla valorizzazione di specifiche aree e alla necessità di interventi della P.A.; nullità per omessa pronuncia sulla liquidazione del compenso relativo alle prestazioni pacificamente eseguite nelle prime due macroaree e violazione dell'art. 1657 c.c. per mancato ricorso a tariffe/usI; omesso esame del fatto che il contratto prevedeva una parte fissa del corrispettivo e un bonus variabile, da cui la ricorrente ha tratto la tesi che il diritto alla parte fissa non fosse subordinato al raggiungimento dei risultati. Il fallimento ha resistito sostenendo l'inadempimento soprattutto sulla terza macroarea, quella della valorizzazione delle aree, ritenuta essenziale e preponderante nel contratto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché diretti a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove o fondati su documenti non decisivi/non specificamente valorizzati nel giudizio di merito. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il Tribunale aveva comunque liquidato il compenso per le prestazioni eseguite, reputando congrua la somma già corrisposta a titolo di acconti, e che non vi era spazio per applicare l'art. 1657 c.c. perché il contratto prevedeva un corrispettivo determinato. Ha respinto anche il quarto motivo, ribadendo che nell'appalto il prezzo va commisurato all'attività effettivamente svolta e che, in caso di parziale inadempimento, la riduzione del corrispettivo è coerente con il prezzo pattuito a corpo e con la mancata esecuzione della parte essenziale del servizio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 93 legge fall.
norma richiamata per la domanda di insinuazione al passivo del credito nel fallimento
art. 98 legge fall.
norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dedotto come vizio per omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo ha ritenuto inammissibile quando mirava a rivalutare il merito
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato per la censura di nullità/violazione di legge, ma il motivo è stato respinto perché il giudice di merito aveva comunque liquidato il compenso per le prestazioni eseguite
definizione dell'appalto come contratto finalizzato al compimento di un'opera o di un servizio; la Corte vi ricava la centralità del risultato e del rischio dell'appaltatore
richiamato dalla ricorrente sul tema della diligenza, ma non idoneo a sovvertire il rilievo della mancata esecuzione della prestazione essenziale
non applicabile quando il corrispettivo è già determinato dal contratto; il ricorso a tariffe o usi opera solo in mancanza di pattuizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura sull'omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di merito.
- L'appaltatore che pretenda il pagamento del corrispettivo deve dimostrare la congruità della somma richiesta rispetto alla natura, all'entità e alla consistenza delle prestazioni effettivamente eseguite.
- Nel contratto di appalto il dato di riferimento per la liquidazione del compenso è il prezzo pattuito; in caso di esecuzione solo parziale o di inadempimento su una parte essenziale delle prestazioni, il compenso può essere ridotto in misura proporzionata alle prestazioni non eseguite.
- L'art. 1657 c.c. trova applicazione solo in assenza di una determinazione contrattuale del corrispettivo; se il prezzo è stato concordato, non si ricorre a tariffe o usi per rideterminarlo.
- Nel contratto di appalto la prestazione è normalmente orientata al conseguimento del risultato affidato all'appaltatore, e la mancata realizzazione del servizio o dell'opera nella parte essenziale può incidere sul diritto al compenso anche se l'attività preparatoria o intermedia sia stata svolta con diligenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02936/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_civile · 6 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02937/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_civile · 6 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02938/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_civile · 6 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02939/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_civile · 6 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02940/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_civile · 6 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02942/2025 del 06/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →