Cassazione Civile, Ordinanza n. 32340/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e ulteriori tributi relativi al periodo d'imposta 2011. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della società, annullando gli atti limitatamente alla ripresa a tassazione di interessi passivi contabilizzati e ritenuti indeducibili dall'Ufficio. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato tardivo l'appello dell'Agenzia delle entrate e, di riflesso, inammissibile anche l'appello incidentale della contribuente, confermando la decisione di primo grado. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 11, del D.L. n. 119 del 2018, convertito nella L. n. 136 del 2018, perché la sentenza impugnata non avrebbe considerato la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dalla norma per le controversie definibili; secondo la ricorrente, applicando tale sospensione, il proprio appello era tempestivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che il termine semestrale per impugnare la sentenza di primo grado, decorrente dal deposito della decisione e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 327 c.p.c., era stato prorogato dalla sospensione di nove mesi prevista dall'art. 6, comma 11, del D.L. n. 119 del 2018. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata l'11 ottobre 2018, il termine ordinario sarebbe scaduto l'11 aprile 2019, ma la sospensione lo faceva slittare al 13 gennaio 2020; il ricorso notificato l'8 gennaio 2020 è stato quindi giudicato tempestivo. Di conseguenza, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR Lombardia e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge processuale.
art. 6, comma 11, D.L. n. 119 del 2018
"Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"
La disposizione comporta una sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione per le controversie definibili, con conseguente proroga del termine per proporre appello o ricorso incidentale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3
È richiamato per individuare il termine di impugnazione nel processo tributario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49
È richiamato quale norma di raccordo sul regime delle impugnazioni nel processo tributario.
È applicato come termine semestrale di impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, ratione temporis.
art. 46, comma 17, L. n. 69 del 2009
È richiamato per affermare l'applicabilità ratione temporis del termine semestrale del primo comma dell'art. 327 c.p.c. ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.
È richiamata come legge di conversione del D.L. n. 119 del 2018.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine per impugnare la sentenza di primo grado va coordinato con eventuali sospensioni straordinarie dei termini introdotte da norme speciali, le quali si applicano anche alle impugnazioni incidentali e al controricorso in cassazione se la controversia rientra nell'ambito di definibilità previsto dalla legge.
- Quando opera la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili, il termine ordinario di impugnazione deve essere prorogato di pari durata, con conseguente verifica della tempestività dell'impugnazione alla luce del nuovo termine finale.
- La tardività dell'appello non può essere dichiarata se, computando correttamente la sospensione normativa applicabile, il gravame risulta proposto entro il termine effettivamente prorogato.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla violazione di norme che regolano i termini di impugnazione può determinare la cassazione della sentenza che abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività.
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