Cassazione Penale, Sentenza n. 47830/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per furto (art. 624 c.p.) sostenendo violazione di norme processuali e errata applicazione della legge penale (artt. 120 c.p. e 337 c.p.p.). Argomenta che il fatto è un reato non procedibile d'ufficio e che la querela era stata proposta da una commessa priva di procura speciale rilasciata dal titolare, mancando così la condizione di procedibilità dell'azione penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: (1) tardività del ricorso — la motivazione è stata depositata il 14/10/2021 e il termine di impugnazione di 30 giorni è scaduto il 18/11/2021, mentre il ricorso è stato depositato il 19/11/2021; (2) motivo manifestamente infondato — la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che la commessa al momento del fatto fosse detentrice qualificata della merce e quindi legittimata a proporre querela; inoltre i commessi, nei limiti degli artt. 2210-2213 c.c., hanno poteri di rappresentanza dell'imprenditore per gli atti ordinari, ivi compresa la proposizione della querela per furti dei prodotti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Individua il reato di furto oggetto del processo; la sentenza di merito ha condannato il ricorrente per questo articolo.
Richiamato dal ricorrente come norma rilevante per vizi di applicazione della legge penale; la Corte non ha ritenuto sussistente alcuna violazione che incidesse sulla procedibilità o sulla fondatezza della condanna.
Richiamato dal ricorrente in tema di competenze/irregolarità procedurali; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e non idoneo a invalidare l'azione penale.
art. 544 comma 2 cod. proc. pen.
art. 544, comma 2, c.p.p.
Stabilisce il termine per il deposito della motivazione quando la sentenza è pronunciata con riserva (15 giorni); da tale deposito si è poi calcolato l'inizio del termine di 30 giorni per proporre ricorso.
I commessi, nei limiti di tali articoli, hanno poteri di rappresentanza dell'imprenditore per gli atti ordinari connessi alla loro funzione; la Corte ha ritenuto che tale potere comprenda anche la proposizione della querela per il furto di prodotti.
Prevede le conseguenze per ricorsi dichiarati inammissibili: condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria; applicata nel caso con determinazione della somma di euro 3.000,00.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018)
Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018 (Piricò)
Conferma che ai fini della procedibilità nei furti in esercizi commerciali rileva che il querelante abbia una posizione di detenzione qualificata della cosa (potere autonomo di custodia, gestione e alienazione).
Sezioni Unite, Sent. n. 40354 del 18/07/2013
Sez. U, Sent. n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)
Precisano che il bene giuridico protetto è il possesso inteso in senso ampio (inclusa la detenzione a qualsiasi titolo) e che anche il detentore di fatto può essere persona offesa e proporre querela.
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso in Cassazione vanno calcolati con attenzione quando la sentenza è pronunciata con riserva: il termine di impugnazione decorre dal deposito della motivazione (art. 544 c.p.p.).
- La mancata osservanza del termine processuale per la cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso, anche se il motivo potrebbe apparire rilevante sul merito.
- In caso di furti in esercizi commerciali la legittimazione a proporre querela non è riservata al solo proprietario: il detentore qualificato (es. commessa in servizio) può essere considerato persona offesa e legittimato alla querela se esercita poteri di custodia, gestione o alienazione.
- I commessi, nei limiti degli artt. 2210-2213 c.c., possono svolgere atti di rappresentanza dell'imprenditore correlati alle loro mansioni ordinarie, ivi inclusa la proposizione della querela per furti dei prodotti.
- Quando si impugna per vizi di procedibilità è necessario valutare sia l'eventuale difetto di condizione di procedibilità sia se la parte che ha presentato querela fosse effettivamente legittimata; la giurisprudenza tende ad ampliare la nozione di detenzione rilevante ai fini della procedibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna del ricorrente alle spese e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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