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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23898/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.i.p. che, su richiesta ex art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata di quattro anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione per i reati contestati. Dal testo emerge che il ricorso era fondato su una dedotta violazione di legge per la mancata verifica, da parte del giudice del patteggiamento, dell'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha qualificato tale doglianza come estranea ai motivi tassativamente deducibili contro la sentenza di applicazione della pena, ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza di patteggiamento è proponibile ricorso per cassazione solo per le violazioni di legge espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra tali ipotesi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Indica la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), oggetto dell'impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; la doglianza sulla verifica ex art. 129 c.p.p. è ritenuta estranea a tali casi.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale parametro della dedotta omissione del giudice nella verifica dell'eventuale immediata declaratoria di cause di proscioglimento.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Base per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per le conseguenti statuizioni economiche.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato in relazione al reato tentato contestato all'imputato.

  • art. 575 c.p.

    Richiamato in relazione al delitto di omicidio, nella forma tentata contestata nel capo di imputazione.

  • art. 612, comma secondo, c.p.

    Richiamato in relazione alla contestazione di minaccia aggravata/secondo comma nel capo di imputazione, senza ulteriori precisazioni nel testo.

  • art. 4 L. n. 110 del 1975

    Richiamato come ulteriore norma incriminatrice relativa a condotte in materia di armi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, l'ambito del controllo è circoscritto alle sole violazioni di legge specificamente ammesse dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono proponibili censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirino a sindacare la verifica ex art. 129 c.p.p. sulla presenza di cause di proscioglimento.
  • La mancata verifica da parte del giudice dell'assenza di cause di proscioglimento non costituisce, di per sé, motivo deducibile contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. se la relativa doglianza non rientra nelle ipotesi tassative previste dalla disciplina speciale dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento è proposto per motivi non consentiti dalla legge, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePatteggiamento, giudizio abbreviato e altri riti specialiAppello e ricorso per cassazione
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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