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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34834/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 03/12/2024 che aveva annullato la custodia in carcere solo limitatamente ai capi 1) (associazione di cui all'art. 416-bis c.p.) e 51) (reato fine collegato, artt. 74 d.P.R. 309/90 e 416-bis.1 c.p.), confermando la misura per gli altri capi. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) vizio di motivazione circa la ritenuta partecipazione al sodalizio (contestazione della insufficienza e inefficacia degli indizi indicati dal Tribunale); 2) vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p.; 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, deducendo che il tempo trascorso (due anni) e il lungo periodo di detenzione rendevano ingiustificata la prosecuzione di misure afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi siano, di fatto, una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio (cosa non consentita in sede di legittimità salvo vizio di motivazione manifestamente illogico o mancante) e che la motivazione del Tribunale di riesame fosse ampia, coerente e aderente alle risultanze investigative (intercettazioni, immagini di videosorveglianza, geolocalizzazioni, precedenti e condotte di coltivazione e commercializzazione di stupefacenti) sia quanto alla partecipazione all'associazione sia quanto alla applicazione dell'aggravante. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e infondato: il Tribunale aveva motivato la sussistenza delle esigenze cautelari (lettera c) art. 274 c.p.p.) con riferimento a modalità del fatto, personalità del prevenuto, precedenti e rischio di inquinamento delle prove. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, a versare le somme previste dall'art. 616 c.p.p. e a pagare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod.pen.

    Fondamento giuridico per la contestazione dell'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale circa la sussistenza dell'associazione e la partecipazione del ricorrente sulla base del compendio indiziario.

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Norma che identifica i reati di stupefacenti contestati come reati 'fine' collegati all'associazione; i fatti di coltivazione e commercio di droga sono stati valutati come parte del quadro indiziario.

  • art. 416‑bis.1 cod.pen.

    Aggravante connessa all'agevolazione mafiosa; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui le attività di narcotraffico producevano profitti idonei a rafforzare la cosca e che il ricorrente era consapevole delle dinamiche mafiose, per cui l'aggravante è stata motivatamente applicata.

  • art. 273 cod.proc.pen.

    Stabilisce il criterio della gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte richiama che il giudizio cautelare è probabilistico e non coincidente con la certezza del processo dibattimentale.

  • art. 274 cod.proc.pen. (lettera c))

    Elenca le esigenze cautelari; il Tribunale ha motivato la necessità della misura richiamando la personalità, i precedenti e il concreto pericolo di inquinamento delle prove, rientrando così nella previsione della lettera c).

  • art. 275 cod.proc.pen.

    Citata nella sentenza in relazione alla 'doppia presunzione relativa' che può giustificare misure, configurando il quadro probatorio da cui il Tribunale ha tratto le esigenze cautelari.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.

    Fondamento dell'impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione; la Corte ne richiama i limiti: la censura deve riguardare mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non la mera diversa valutazione dei fatti.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che dispone l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese.

  • decreto‑legge n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato come norma procedurale in base alla quale il Procuratore generale ha depositato le conclusioni; non incide sulla decisione di merito.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione dell'entità dell'ammenda equitativa alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha comunque disposto il versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • In Cassazione sui provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio sui fatti se non si dimostra la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione impugnata.
  • La gravità indiziaria ai fini cautelari è un giudizio probabilistico diverso dall'accertamento della responsabilità nel processo: prove meno stringenti possono giustificare la misura se la motivazione è congrua.
  • Per contestare l'applicazione di aggravanti (es. per agevolazione mafiosa) bisogna dimostrare errori logico‑giuridici o l'assenza di elementi che colleghino il comportamento dell'imputato alla finalità di rafforzare l'associazione; la coesistenza di fini personali non esclude automaticamente l'aggravante.
  • La mera genericità o la semplice richiesta di rivalutazione degli elementi probatori determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione in materia cautelare.
  • Il passare del tempo e la lunga detenzione non bastano di per sé a escludere le esigenze cautelari: occorre dimostrare concretamente la venuta meno dei rischi valutati (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione).
  • Chi propone ricorso inammissibile rischia la condanna alle spese e, in presenza di responsabilità non colpevole, l'imposizione di una somma equitativa alla Cassa delle ammende.

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