Cassazione Penale, Sentenza n. 34834/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 03/12/2024 che aveva annullato la custodia in carcere solo limitatamente ai capi 1) (associazione di cui all'art. 416-bis c.p.) e 51) (reato fine collegato, artt. 74 d.P.R. 309/90 e 416-bis.1 c.p.), confermando la misura per gli altri capi. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) vizio di motivazione circa la ritenuta partecipazione al sodalizio (contestazione della insufficienza e inefficacia degli indizi indicati dal Tribunale); 2) vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p.; 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, deducendo che il tempo trascorso (due anni) e il lungo periodo di detenzione rendevano ingiustificata la prosecuzione di misure afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi siano, di fatto, una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio (cosa non consentita in sede di legittimità salvo vizio di motivazione manifestamente illogico o mancante) e che la motivazione del Tribunale di riesame fosse ampia, coerente e aderente alle risultanze investigative (intercettazioni, immagini di videosorveglianza, geolocalizzazioni, precedenti e condotte di coltivazione e commercializzazione di stupefacenti) sia quanto alla partecipazione all'associazione sia quanto alla applicazione dell'aggravante. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e infondato: il Tribunale aveva motivato la sussistenza delle esigenze cautelari (lettera c) art. 274 c.p.p.) con riferimento a modalità del fatto, personalità del prevenuto, precedenti e rischio di inquinamento delle prove. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, a versare le somme previste dall'art. 616 c.p.p. e a pagare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Fondamento giuridico per la contestazione dell'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale circa la sussistenza dell'associazione e la partecipazione del ricorrente sulla base del compendio indiziario.
Norma che identifica i reati di stupefacenti contestati come reati 'fine' collegati all'associazione; i fatti di coltivazione e commercio di droga sono stati valutati come parte del quadro indiziario.
Aggravante connessa all'agevolazione mafiosa; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui le attività di narcotraffico producevano profitti idonei a rafforzare la cosca e che il ricorrente era consapevole delle dinamiche mafiose, per cui l'aggravante è stata motivatamente applicata.
Stabilisce il criterio della gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte richiama che il giudizio cautelare è probabilistico e non coincidente con la certezza del processo dibattimentale.
art. 274 cod.proc.pen. (lettera c))
Elenca le esigenze cautelari; il Tribunale ha motivato la necessità della misura richiamando la personalità, i precedenti e il concreto pericolo di inquinamento delle prove, rientrando così nella previsione della lettera c).
Citata nella sentenza in relazione alla 'doppia presunzione relativa' che può giustificare misure, configurando il quadro probatorio da cui il Tribunale ha tratto le esigenze cautelari.
art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Fondamento dell'impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione; la Corte ne richiama i limiti: la censura deve riguardare mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non la mera diversa valutazione dei fatti.
Norma che dispone l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese.
decreto‑legge n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato come norma procedurale in base alla quale il Procuratore generale ha depositato le conclusioni; non incide sulla decisione di merito.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione dell'entità dell'ammenda equitativa alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha comunque disposto il versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- In Cassazione sui provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio sui fatti se non si dimostra la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione impugnata.
- La gravità indiziaria ai fini cautelari è un giudizio probabilistico diverso dall'accertamento della responsabilità nel processo: prove meno stringenti possono giustificare la misura se la motivazione è congrua.
- Per contestare l'applicazione di aggravanti (es. per agevolazione mafiosa) bisogna dimostrare errori logico‑giuridici o l'assenza di elementi che colleghino il comportamento dell'imputato alla finalità di rafforzare l'associazione; la coesistenza di fini personali non esclude automaticamente l'aggravante.
- La mera genericità o la semplice richiesta di rivalutazione degli elementi probatori determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione in materia cautelare.
- Il passare del tempo e la lunga detenzione non bastano di per sé a escludere le esigenze cautelari: occorre dimostrare concretamente la venuta meno dei rischi valutati (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione).
- Chi propone ricorso inammissibile rischia la condanna alle spese e, in presenza di responsabilità non colpevole, l'imposizione di una somma equitativa alla Cassa delle ammende.
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