Cassazione Civile, Ordinanza n. 17693/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società cessionaria del credito, per conto della cessionaria del portafoglio, al fine di far dichiarare inefficace nei propri confronti la donazione con cui il debitore aveva trasferito alla figlia e al genero la propria quota di metà di un fabbricato. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il debitore ha proposto quattro motivi: con i primi due ha censurato la qualificazione dell'intervento del terzo cessionario/mandatario come intervento adesivo e la conseguente mancata considerazione dell'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria riferita a tale intervento; con il terzo ha contestato l'interesse dell'interveniente a partecipare al giudizio, sostenendo che l'azione revocatoria sarebbe esercitabile solo nel proprio esclusivo interesse dal creditore; con il quarto ha dedotto violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che la donazione di un bene di modesto valore escludeva la conoscenza del pregiudizio e comunque il pregiudizio stesso per il creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non contenessero argomentazioni idonee a scardinare la qualificazione dell'intervento come adesivo, valutazione rimessa al giudice di merito sulla base del contenuto complessivo dell'atto di intervento e non sindacabile in cassazione se non si censurano i parametri ermeneutici applicati. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché l'interesse dell'interveniente, in ipotesi adesivo, va valutato sulla base dell'allegazione svolta nell'atto di intervento e comunque la questione era stata superata dalla qualificazione già data dal giudice di merito. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo perché diretto a contestare apprezzamenti di fatto dei giudici di merito, in presenza di doppia conforme, e perché la motivazione applicava correttamente il principio secondo cui, ai fini dell'azione revocatoria, è sufficiente anche una diminuzione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore; incombe sul debitore dimostrare che il residuo patrimonio sia sufficiente a soddisfare il creditore. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria può essere accolta quando l'atto dispositivo arrechi pregiudizio al creditore; il pregiudizio può consistere anche in una semplice diminuzione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale, e spetta al debitore provare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare il credito.
La questione della prescrizione dell'azione revocatoria è stata ritenuta inammissibilmente prospettata in relazione all'intervento del terzo, poiché la qualificazione dell'intervento come adesivo rendeva non decisiva la censura nei termini formulati.
La qualificazione dell'intervento volontario del terzo come adesivo dipende dal contenuto complessivo dell'atto di intervento e dalla volontà di far valere un diritto altrui, non un diritto proprio.
Non vi è omessa pronuncia quando la questione o eccezione risulti implicitamente assorbita dalla decisione su altra questione incompatibile, che ne presuppone l'infondatezza o irrilevanza.
L'interesse ad agire dell'interveniente si valuta in base all'allegazione contenuta nell'atto di intervento; nel caso esaminato è stato ritenuto sussistente l'interesse concreto e attuale del creditore cedente a sostenere la posizione del cessionario.
L'interpretazione della domanda e dell'atto di intervento deve seguire i canoni ermeneutici contrattuali, cercando il contenuto sostanziale della volontà processuale al di là del solo dato letterale.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'intervento volontario del terzo va qualificato in base al contenuto complessivo dell'atto e allo scopo pratico perseguito; se il terzo intende far valere un diritto altrui e non un diritto proprio, l'intervento può essere correttamente qualificato come adesivo.
- In cassazione non è utile limitarsi a contestare la qualificazione dell'intervento o la mancata pronuncia su un'eccezione se non si censura il percorso ermeneutico seguito dal giudice di merito, specie quando la decisione si fonda su un'interpretazione non illogica dell'atto processuale.
- L'omesso esame di un'eccezione non è configurabile quando la questione risulti implicitamente decisa o assorbita dalla soluzione data a un'altra questione incompatibile.
- Nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio per il creditore può consistere anche in una mera diminuzione della consistenza patrimoniale del debitore; spetta al debitore dimostrare che, nonostante l'atto dispositivo, il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare il credito.
- Quando vi è doppia conforme sulle valutazioni di fatto, il controllo di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge.
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