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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13335/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di intimazioni di pagamento e relative cartelle (anni 2003-2007) per imposte dirette, IVA e sanzioni; dedotta la mancata applicazione della decurtazione al 40% prevista dall'art. 33, comma 28, L. n. 183/2011 (beneficio ritenuto dall'Amministrazione limitato ai soggetti con sede nel cratere sismico) e contestazione dei provvedimenti di diniego della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 (convertito dalla L. n. 136/2018). Inoltre questione di ammissibilità per tardività del ricorso per cassazione relativo a una specifica intimazione/cartella.

La decisione

La Corte ha riunito i due procedimenti. Ha accolto il ricorso RG 37074/2019 (avverso i dinieghi di definizione agevolata) dichiarandolo fondato; ciò ha comportato l'estinzione del giudizio RG 22373/2015 limitatamente all'impugnativa di otto cartelle e dei relativi avvisi di intimazione indicati in motivazione (elencati nella sentenza). Ha però dichiarato inammissibile per tardività il ricorso RG 22373/2015 con riferimento all'impugnativa della intimazione di pagamento n. 05420139001308087 e della cartella n. 05420080003170517. Ha compensato le spese tra le parti nei termini specificati (compensazione per estinzione e per inammissibilità/legittimità).

Norme richiamate

  • art. 33, comma 28, legge n. 183/2011

    La norma disciplina la decurtazione al 40% di taluni carichi; la CTR e la Corte hanno ritenuto che la società non avesse i presupposti per beneficiarne poiché la sede era fuori dal cratere sismico; inoltre l'atto amministrativo di comunicazione/rifiuto non impugnato ha reso definitivo il credito erariale.

  • art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. con mod. dalla L. n. 136/2018

    Consente la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione contro i provvedimenti di diniego della definizione quando la controversia è pendente in sede di legittimità.

  • art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Riguarda il controllo automatizzato e le cartelle emesse sulla base dei dati forniti dal contribuente; la giurisprudenza e la Corte hanno riconosciuto che, se la cartella è il primo atto che comunica la pretesa, essa può avere natura di atto impugnabile e dunque essere oggetto di definizione agevolata.

  • art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972

    Analogamente all'art. 36-bis, concerne la materia IVA e le risultanze di controlli automatizzati; la cartella emessa in tale contesto può costituire primo atto impugnabile.

  • artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992

    Regole sull'impugnazione degli atti tributari (competenza e termini); la Corte ha richiamato che la cartella impugnabile ex art. 19 può essere contestata non solo per vizi propri ma anche sul merito della pretesa quando costituisce primo atto notificato.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Termine semestrale per proporre il ricorso per cassazione; applicato nel caso per valutare la tardività del ricorso relativo a una specifica intimazione/cartella.

  • art. 16 del d.l. n. 132/2014, conv. nella L. n. 162/2014 (modifica periodo di sospensione feriale)

    La modifica al periodo di sospensione feriale (riduzione dal 1° agosto al 31 agosto) acquista efficacia dall'anno 2015; la Corte ha ritenuto che non potesse retroagire per abbreviare termini relativi a fatti anteriori.

  • Ordinanza e giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. Sez. U, sent. n. 18298/2021 e Cass. n. 31049/2018, n. 24530/2019, n. 30704/2021)

    La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le cartelle emesse come primo atto (anche da controllo automatizzato) possono costituire controversie definibili ai sensi dell'art. 6 DL 119/2018 e che il diniego della definizione è immediatamente impugnabile in cassazione.

Massime di principio

  • Il diniego della definizione agevolata relativo a una lite pendente in sede di legittimità è impugnabile direttamente con ricorso per cassazione: è ammissibile e la Corte può esaminare la fondatezza del diniego.
  • Una cartella emessa quale primo atto che comunica la pretesa fiscale (es. derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis/54-bis) può avere natura di atto impugnabile e quindi la relativa controversia può essere oggetto di definizione agevolata.
  • Se l'Amministrazione emette una comunicazione o un provvedimento che formalmente rigetta un'istanza di beneficio e tale atto non viene impugnato, la pretesa indicata nelle intimazioni/cartelle può diventare definitiva e non contestabile successivamente tramite l'impugnazione delle sole intimazioni.
  • Occorre rispettare scrupolosamente i termini processuali (in particolare il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. per cassazione) e tener conto delle modifiche normative al periodo di sospensione feriale, valutando la loro efficacia temporale.
  • L'accoglimento del ricorso avverso i dinieghi di definizione determina l'estinzione del giudizio nei limiti delle cartelle/avvisi interessati dalla definizione; invece la tardività di impugnazione di singoli avvisi comporta l'inammissibilità della relativa azione.
  • In controversie complesse riguardanti definibilità e natura delle cartelle è possibile che il giudice disponga compensazione delle spese, specie quando l'esito complessivo è parziale o frammentato.

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