Cassazione Civile, Sentenza n. 13335/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di intimazioni di pagamento e relative cartelle (anni 2003-2007) per imposte dirette, IVA e sanzioni; dedotta la mancata applicazione della decurtazione al 40% prevista dall'art. 33, comma 28, L. n. 183/2011 (beneficio ritenuto dall'Amministrazione limitato ai soggetti con sede nel cratere sismico) e contestazione dei provvedimenti di diniego della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 (convertito dalla L. n. 136/2018). Inoltre questione di ammissibilità per tardività del ricorso per cassazione relativo a una specifica intimazione/cartella.
La decisione
La Corte ha riunito i due procedimenti. Ha accolto il ricorso RG 37074/2019 (avverso i dinieghi di definizione agevolata) dichiarandolo fondato; ciò ha comportato l'estinzione del giudizio RG 22373/2015 limitatamente all'impugnativa di otto cartelle e dei relativi avvisi di intimazione indicati in motivazione (elencati nella sentenza). Ha però dichiarato inammissibile per tardività il ricorso RG 22373/2015 con riferimento all'impugnativa della intimazione di pagamento n. 05420139001308087 e della cartella n. 05420080003170517. Ha compensato le spese tra le parti nei termini specificati (compensazione per estinzione e per inammissibilità/legittimità).
Norme richiamate
art. 33, comma 28, legge n. 183/2011
La norma disciplina la decurtazione al 40% di taluni carichi; la CTR e la Corte hanno ritenuto che la società non avesse i presupposti per beneficiarne poiché la sede era fuori dal cratere sismico; inoltre l'atto amministrativo di comunicazione/rifiuto non impugnato ha reso definitivo il credito erariale.
art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. con mod. dalla L. n. 136/2018
Consente la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione contro i provvedimenti di diniego della definizione quando la controversia è pendente in sede di legittimità.
art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Riguarda il controllo automatizzato e le cartelle emesse sulla base dei dati forniti dal contribuente; la giurisprudenza e la Corte hanno riconosciuto che, se la cartella è il primo atto che comunica la pretesa, essa può avere natura di atto impugnabile e dunque essere oggetto di definizione agevolata.
art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972
Analogamente all'art. 36-bis, concerne la materia IVA e le risultanze di controlli automatizzati; la cartella emessa in tale contesto può costituire primo atto impugnabile.
artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992
Regole sull'impugnazione degli atti tributari (competenza e termini); la Corte ha richiamato che la cartella impugnabile ex art. 19 può essere contestata non solo per vizi propri ma anche sul merito della pretesa quando costituisce primo atto notificato.
Termine semestrale per proporre il ricorso per cassazione; applicato nel caso per valutare la tardività del ricorso relativo a una specifica intimazione/cartella.
art. 16 del d.l. n. 132/2014, conv. nella L. n. 162/2014 (modifica periodo di sospensione feriale)
La modifica al periodo di sospensione feriale (riduzione dal 1° agosto al 31 agosto) acquista efficacia dall'anno 2015; la Corte ha ritenuto che non potesse retroagire per abbreviare termini relativi a fatti anteriori.
Ordinanza e giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. Sez. U, sent. n. 18298/2021 e Cass. n. 31049/2018, n. 24530/2019, n. 30704/2021)
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le cartelle emesse come primo atto (anche da controllo automatizzato) possono costituire controversie definibili ai sensi dell'art. 6 DL 119/2018 e che il diniego della definizione è immediatamente impugnabile in cassazione.
Massime di principio
- Il diniego della definizione agevolata relativo a una lite pendente in sede di legittimità è impugnabile direttamente con ricorso per cassazione: è ammissibile e la Corte può esaminare la fondatezza del diniego.
- Una cartella emessa quale primo atto che comunica la pretesa fiscale (es. derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis/54-bis) può avere natura di atto impugnabile e quindi la relativa controversia può essere oggetto di definizione agevolata.
- Se l'Amministrazione emette una comunicazione o un provvedimento che formalmente rigetta un'istanza di beneficio e tale atto non viene impugnato, la pretesa indicata nelle intimazioni/cartelle può diventare definitiva e non contestabile successivamente tramite l'impugnazione delle sole intimazioni.
- Occorre rispettare scrupolosamente i termini processuali (in particolare il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. per cassazione) e tener conto delle modifiche normative al periodo di sospensione feriale, valutando la loro efficacia temporale.
- L'accoglimento del ricorso avverso i dinieghi di definizione determina l'estinzione del giudizio nei limiti delle cartelle/avvisi interessati dalla definizione; invece la tardività di impugnazione di singoli avvisi comporta l'inammissibilità della relativa azione.
- In controversie complesse riguardanti definibilità e natura delle cartelle è possibile che il giudice disponga compensazione delle spese, specie quando l'esito complessivo è parziale o frammentato.
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