Cassazione Civile, Sentenza n. 13168/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 05420130003607221 per € 2.375.887,47 originata da controllo automatizzato (art. 36‑bis DPR 600/73 e art. 54‑bis DPR 633/72) relativa al 2009 (omessi/tardivi versamenti IVA e ritenute). La società deduceva: a) diritto alla decurtazione dei carichi al 40% ex art. 33, comma 28, L. 183/2011; b) esclusione della responsabilità per le sanzioni per assenza di colpevolezza (richiamo a norme sul dolo/colpa o sulla non punibilità). In corso di causa la società aveva chiesto la "definizione agevolata" della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018; l'Agenzia ha negato la definizione sostenendo che la cartella fosse atto di mera liquidazione/riscossione e non atto impositivo definibile.
La decisione
La Corte ha riunito i due procedimenti (RG 10041/2016 e RG 37077/2019), ha ritenuto ammissibile e fondata la impugnazione del diniego di definizione agevolata (RG 37077/2019) perché la cartella emessa in sede di controllo automatizzato, essendo stato il primo atto che ha comunicato la pretesa fiscale al contribuente, può assumere natura di atto impositivo e dunque la controversia è definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Per effetto dell'accoglimento del ricorso sul diniego, il giudizio principale RG 10041/2016 è stato dichiarato estinto. Le spese sono compensate (compensazione delle spese per entrambi i ricorsi).
Norme richiamate
decreto‑legge n. 119 del 2018 (conv. con modificazioni dalla L. n. 136/2018)
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 6 alla controversia concernente la cartella emessa in sede di controllo automatizzato quando la cartella sia il primo atto che comunica la pretesa fiscale, rendendo la lite definibile mediante la procedura agevolata
Richiamata dalla contribuente per la decurtazione al 40% dei carichi; la CTR aveva interpretato il beneficio come riservato ai soli residenti nel c.d. cratere sismico, mentre la ricorrente contestava tale lettura estensiva
decreto legislativo n. 472 del 1997
art. 5 (e richiamo testuale precedente ad art. 6 nella fase istruttoria)
La società invocava norme sulla responsabilità e sulla punibilità in materia di sanzioni tributarie (esclusione delle sanzioni per mancanza di colpevolezza o cause esimenti); la CTR aveva invece ritenuto insussistenti le cause esimenti adducendo che la crisi e il sisma non costituivano causa di forza maggiore esimente
La cartella derivava da controllo automatizzato ex art. 36‑bis; la questione rilevante è se tale cartella possa costituire primo atto impositivo e quindi controversia definibile
Analogo richiamo per il regime delle cartelle risultanti dal controllo dei dati IVA; la Corte ha riconosciuto che anche quelle cartelle possono essere considerate atti complessi/impositivi quando sono il primo atto conoscitivo della pretesa
decreto legislativo n. 546 del 1992
Riferimento alla impugnabilità della cartella come atto che comunica la pretesa fiscale e che può essere impugnata non solo per vizi formali ma anche per questioni di merito
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, sent. n. 18298/2021; ord. n. 31049/2018; Cass. n. 24530/2019; Cass., sez. 5, n. 30704/2021
Le pronunce di legittimità (in particolare la Sez. U. 18298/2021) hanno stabilito il principio secondo cui la cartella di controllo automatizzato può avere natura di atto impositivo e rendere la controversia definibile ai sensi dell'art. 6 dl 119/2018 se è il primo atto con cui la pretesa è comunicata al contribuente
Massime di principio
- Una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato (art. 36‑bis DPR 600/73 o art. 54‑bis DPR 633/72) può essere considerata atto impositivo quando costituisce il primo atto che comunica la pretesa fiscale al contribuente; in tal caso la controversia è definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018
- Il diniego amministrativo alla definizione agevolata è impugnabile per cassazione e il ricorso è ammissibile anche durante il giudizio di legittimità; la tempestività della impugnazione (notifica/PEC) è essenziale
- Se il giudice di legittimità accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione, il giudizio principale oggetto della definizione può essere estinto per effetto del riconoscimento della definibilità
- In contestazioni simili, valutare se la cartella sia effettivamente il primo atto impositivo: in presenza di un avviso di accertamento o altro atto precedente, la definibilità può essere esclusa; senza atti precedenti, la cartella può assumere natura "complessa" e la lite risulta definibile
- La compensazione delle spese è possibile in presenza di consolidamento giurisprudenziale o di ragioni che suggeriscano equità nella ripartizione degli oneri di lite
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