Cassazione Civile, Sentenza n. 13343/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso dell'addizionale IRES (così qualificata sovraimposta) introdotta dall'art. 2 d.l. 30 novembre 2013, n. 133 per l'anno 2013. La ricorrente deduceva l'illegittimità costituzionale della norma per violazione dell'art. 77 Cost. (mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza per il decreto‑legge) e per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (disparità di trattamento e violazione del principio di capacità contributiva), nonché l'irragionevolezza del prelievo rispetto alla specifica posizione delle S.G.R. rispetto ad altri intermediari finanziari
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 288/2019 e successiva ordinanza n. 165/2021, ha già dichiarato la legittimità costituzionale della disposizione impugnata. La Consulta ha valutato legittima l'adozione del decreto‑legge nel contesto emergenziale volto a reperire risorse per l'esenzione della seconda rata IMU 2013, ha qualificato la misura come "sovraimposta" e ne ha ritenuto giustificata la limitazione soggettiva e temporanea (adeguate giustificazioni connesse al contesto congiunturale, al carattere temporaneo e a specifici indici di capacità contributiva del mercato finanziario). Le ragioni specifiche della S.G.R. (diversa esposizione al rischio, minore impatto della crisi, ecc.) non sono state ritenute sufficienti a superare il precedente costituzionale; la successiva esclusione delle S.G.R. da una diversa addizionale del 2015 è stata considerata frutto di un diverso contesto normativo e non prova di illegittimità della misura 2013. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 8.000,00 per compenso, oltre oneri.
Norme richiamate
art. 2 d.l. 30 novembre 2013, n. 133 (comma 2)
Disposizione che ha introdotto per il 2013 una "sovraimposta" IRES a carico di determinate imprese del mercato finanziario; il giudice ha ritenuto che, nel contesto emergenziale e per la sua temporaneità, la misura possa essere giustificata e non arbitraria
art. 77 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto che i presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto‑legge erano soddisfatti nel quadro della copertura finanziaria per l'esenzione IMU e della situazione congiunturale; pertanto non è configurabile la violazione dell'art. 77 Cost. nel caso di specie
artt. 3 e 53 Cost.
I profili di disparità di trattamento e di violazione della capacità contributiva sono stati valutati alla luce della transitorietà della misura, del contesto di crisi e della specificità del mercato finanziario; la differenziazione tra categorie è stata ritenuta non arbitraria e proporzionata
sentenza Corte costituzionale n. 288 del 2019
Pronuncia dichiarativa della legittimità della sovraimposta impugnata: ha escluso la violazione dell'art. 77 Cost. e ha ritenuto giustificata la diversificazione soggettiva del prelievo, anche in ragione delle peculiarità del mercato finanziario e della natura transitoria della misura
ordinanza Corte costituzionale n. 165 del 2021
Conferma, nei medesimi termini, l'orientamento sulla legittimità della misura fiscale contestata
art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208
Norma che introdusse una successiva addizionale differente (2015) e che escludeva le S.G.R. dall'ambito di applicazione in un contesto normativo e tecnico-economico diverso; la Corte ha ritenuto che tale evoluzione legislativa non dimostri l'illegittimità della disposizione 2013
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale si è già pronunciata sulla legittimità di una disposizione, i giudici ordinari seguono quella valutazione: è difficile ottenere un rimedio contro la norma basandosi sugli stessi profili già decisi dalla Consulta
- Una misura fiscale qualificata come "sovraimposta" e diretta, per motivi temporanei e connessi a una specifica emergenza economica, a una platea ristretta può essere costituzionalmente legittima se è proporzionata e giustificata dal contesto e dalla finalità straordinaria
- La circostanza che successivi interventi legislativi modifichino o escludano taluni soggetti non implica automaticamente che la norma anteriore fosse incostituzionale; occorre valutare il contesto e la ratio dell'intervento successivo
- Per contestare con successo la legittimità di un prelievo differenziato occorre dimostrare l'arbitrarietà o la manifesta sproporzione rispetto al presupposto di imposta e alla capacità contributiva, non solo la diversità soggettiva della posizione economica
- Nel ricorso contro il rifiuto o silenzio dell'amministrazione su rimborsi derivanti da disposizioni complesse, è strategico verificare la giurisprudenza costituzionale e amministrativa consolidata prima di proporre nuove censure
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