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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13343/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso dell'addizionale IRES (così qualificata sovraimposta) introdotta dall'art. 2 d.l. 30 novembre 2013, n. 133 per l'anno 2013. La ricorrente deduceva l'illegittimità costituzionale della norma per violazione dell'art. 77 Cost. (mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza per il decreto‑legge) e per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (disparità di trattamento e violazione del principio di capacità contributiva), nonché l'irragionevolezza del prelievo rispetto alla specifica posizione delle S.G.R. rispetto ad altri intermediari finanziari

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 288/2019 e successiva ordinanza n. 165/2021, ha già dichiarato la legittimità costituzionale della disposizione impugnata. La Consulta ha valutato legittima l'adozione del decreto‑legge nel contesto emergenziale volto a reperire risorse per l'esenzione della seconda rata IMU 2013, ha qualificato la misura come "sovraimposta" e ne ha ritenuto giustificata la limitazione soggettiva e temporanea (adeguate giustificazioni connesse al contesto congiunturale, al carattere temporaneo e a specifici indici di capacità contributiva del mercato finanziario). Le ragioni specifiche della S.G.R. (diversa esposizione al rischio, minore impatto della crisi, ecc.) non sono state ritenute sufficienti a superare il precedente costituzionale; la successiva esclusione delle S.G.R. da una diversa addizionale del 2015 è stata considerata frutto di un diverso contesto normativo e non prova di illegittimità della misura 2013. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 8.000,00 per compenso, oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. 30 novembre 2013, n. 133 (comma 2)

    Disposizione che ha introdotto per il 2013 una "sovraimposta" IRES a carico di determinate imprese del mercato finanziario; il giudice ha ritenuto che, nel contesto emergenziale e per la sua temporaneità, la misura possa essere giustificata e non arbitraria

  • art. 77 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto che i presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto‑legge erano soddisfatti nel quadro della copertura finanziaria per l'esenzione IMU e della situazione congiunturale; pertanto non è configurabile la violazione dell'art. 77 Cost. nel caso di specie

  • artt. 3 e 53 Cost.

    I profili di disparità di trattamento e di violazione della capacità contributiva sono stati valutati alla luce della transitorietà della misura, del contesto di crisi e della specificità del mercato finanziario; la differenziazione tra categorie è stata ritenuta non arbitraria e proporzionata

  • sentenza Corte costituzionale n. 288 del 2019

    Pronuncia dichiarativa della legittimità della sovraimposta impugnata: ha escluso la violazione dell'art. 77 Cost. e ha ritenuto giustificata la diversificazione soggettiva del prelievo, anche in ragione delle peculiarità del mercato finanziario e della natura transitoria della misura

  • ordinanza Corte costituzionale n. 165 del 2021

    Conferma, nei medesimi termini, l'orientamento sulla legittimità della misura fiscale contestata

  • art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Norma che introdusse una successiva addizionale differente (2015) e che escludeva le S.G.R. dall'ambito di applicazione in un contesto normativo e tecnico-economico diverso; la Corte ha ritenuto che tale evoluzione legislativa non dimostri l'illegittimità della disposizione 2013

Massime di principio

  • Se la Corte costituzionale si è già pronunciata sulla legittimità di una disposizione, i giudici ordinari seguono quella valutazione: è difficile ottenere un rimedio contro la norma basandosi sugli stessi profili già decisi dalla Consulta
  • Una misura fiscale qualificata come "sovraimposta" e diretta, per motivi temporanei e connessi a una specifica emergenza economica, a una platea ristretta può essere costituzionalmente legittima se è proporzionata e giustificata dal contesto e dalla finalità straordinaria
  • La circostanza che successivi interventi legislativi modifichino o escludano taluni soggetti non implica automaticamente che la norma anteriore fosse incostituzionale; occorre valutare il contesto e la ratio dell'intervento successivo
  • Per contestare con successo la legittimità di un prelievo differenziato occorre dimostrare l'arbitrarietà o la manifesta sproporzione rispetto al presupposto di imposta e alla capacità contributiva, non solo la diversità soggettiva della posizione economica
  • Nel ricorso contro il rifiuto o silenzio dell'amministrazione su rimborsi derivanti da disposizioni complesse, è strategico verificare la giurisprudenza costituzionale e amministrativa consolidata prima di proporre nuove censure

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