Cassazione Civile, Ordinanza n. 03265/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto dell’impresa conduttrice all’indennità di avviamento ex artt. 34 e 35 l. n. 392/1978 per un immobile ad uso commerciale dopo la restituzione del bene. In primo grado la domanda era stata accolta; la corte d’appello ha invece riformato la decisione ritenendo non provato che l’attività svolta nei locali avesse carattere prevalente di vendita al dettaglio rispetto alla vendita all’ingrosso, presupposto ritenuto necessario per il riconoscimento dell’indennità. La società conduttrice ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per asserita divergenza tra dispositivo letto in udienza e motivazione depositata, con tardiva ed inammissibile alterazione del decisum; 2) extrapetizione, perché la corte d’appello avrebbe deciso sulla base di una questione non devoluta o tardivamente sollevata, ossia la mancata prova della prevalenza del dettaglio; 3) violazione degli artt. 113 e 2697 c.c., assumendo che la prova dell’uso del locale come magazzino commerciale aperto al pubblico fosse sufficiente e che la corte avesse invertito o mal applicato l’onere della prova; 4) violazione degli artt. 34 e 35 l. n. 392/1978 per erronea valutazione delle testimonianze, ritenute dalla corte generiche e inidonee; 5) vizio motivazionale e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 24 Cost., per omesso esame delle deposizioni testimoniali e cattivo apprezzamento delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che il dispositivo letto in udienza fosse coerente con la motivazione e che non vi fosse alcuna nullità né inesistenza della sentenza; il contrasto meramente lessicale o sintattico del dispositivo era superabile attraverso la lettura coordinata con la motivazione, essendo chiaro l’accoglimento dell’appello e la riforma integrale della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto della domanda di indennità. Ha escluso anche l’extrapetizione, osservando che il giudice d’appello non aveva introdotto un thema decidendum nuovo, ma aveva applicato il criterio giuridico della prevalenza dell’attività al dettaglio quando l’immobile è utilizzato promiscuamente per ingrosso e dettaglio. Ha poi ritenuto infondate le censure sulla prova, precisando che la corte territoriale aveva valutato le risultanze istruttorie e che il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente alle spese e disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’indennità di avviamento presuppone la ricorrenza dei requisiti legali previsti per le locazioni commerciali; nel caso di uso promiscuo del locale, grava sul conduttore che la richiede la prova dei presupposti costitutivi del diritto, inclusa la prevalenza dell’attività che legittima l’indennità.
Richiamato insieme all’art. 34 quale norma di disciplina dell’indennità di avviamento nelle locazioni commerciali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per le censure di violazione di legge relative all’applicazione degli artt. 34 e 35 l. n. 392/1978 e degli artt. 113 e 2697 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per denunciare nullità della sentenza, ultrapetizione e asserita alterazione del decisum tra dispositivo e motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per il dedotto vizio motivazionale, che però non è stato ravvisato perché le prove testimoniali erano state esaminate dalla corte di merito.
Richiamato per la pretesa nullità della sentenza, ma esclusa poiché non sussisteva un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate per la dedotta nullità della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al processo del lavoro e alla pretesa prevalenza del dispositivo sulla motivazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini di deposito della motivazione nel rito del lavoro.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività del deposito della motivazione.
Richiamato quale norma di raccordo processuale nel contenzioso in materia di locazione.
Richiamato nella censura di violazione di legge per asserita errata valutazione della prova e del diritto applicabile.
Richiamato nel motivo sul preteso omesso esame delle prove; la Corte precisa che non si può usare la norma per contestare la valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato nel motivo relativo al cattivo apprezzamento delle testimonianze; la Corte esclude che ciò integri un vizio di legittimità se le prove sono state comunque considerate.
La Corte afferma che l’onere di provare i presupposti costitutivi dell’indennità grava sulla parte che la invoca; nel caso concreto la prova della prevalenza dell’attività al dettaglio non è stata ritenuta raggiunta.
Richiamato per il computo del termine di deposito della motivazione, con proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di sabato.
D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater
Applicato per l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza conserva autonomia rispetto alla motivazione, ma la motivazione può essere utilizzata per chiarire il contenuto del comando giudiziale quando non vi sia un insanabile contrasto tra i due; la nullità ricorre solo se permane un’incompatibilità assoluta tra dispositivo e motivazione.
- La nullità per indeterminatezza del decisum è configurabile solo quando, coordinando dispositivo e motivazione, resti un’incertezza assoluta sul contenuto della statuizione; un errore di sintassi o una formulazione imperfetta non bastano se il contenuto decisorio risulta comunque determinabile.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice non introduce un bene della vita diverso da quello richiesto, ma verifica d’ufficio la mancanza dei presupposti costitutivi della pretesa azionata e applica la corretta qualificazione giuridica della fattispecie.
- In tema di indennità di avviamento per locazioni commerciali, quando il locale è utilizzato promiscuamente per vendita all’ingrosso e al dettaglio, il conduttore che ne chiede il riconoscimento deve provare che l’attività al dettaglio abbia carattere prevalente.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesti la ripartizione dell’onere della prova; non è configurabile quando si critichi, in realtà, l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione delle testimonianze o delle prove non legali già esaminate dal giudice di merito; il vizio denunciabile richiede l’omesso esame di un fatto decisivo o l’utilizzo di prove non dedotte/valutate oltre i limiti consentiti.
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