Cassazione Penale, Sentenza n. 30706/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver qualificato la condotta come colposa (la difesa sostenne che l'allontanamento fosse per andare a trovare la figlia e che era stata richiesta un'autorizzazione poi concessa); 2) violazione del divieto di reformatio in peius poiché in appello sarebbe stata fissata una pena base superiore rispetto al primo grado; 3) mancata indicazione delle ragioni per la conferma della recidiva; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della continuazione tra due episodi di evasione ravvicinati (27/11/2018 e 02/12/2018).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la tesi colposa: mancavano prove che l'allontanamento fosse esclusivamente per visitare la figlia e il permesso concesso dopo il fatto non giustifica retroattivamente l'evasione. Sul quarto motivo ha confermato l'assenza di continuazione perché non emergono l'identità dei motivi e un unico disegno criminoso tra i due episodi. Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale, seppur sintetica, non fosse illogica e fosse sufficiente (anche implicitamente) a confermare la recidiva; inoltre la Corte ha riconosciuto che l'imputata ha interesse ad impugnare la qualificazione della recidiva anche se questa è stata valutata subvalente rispetto alle attenuanti, in ragione dei suoi effetti concreti. Infine, non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius: il trattamento sanzionatorio in appello è complessivamente più favorevole (pena finale ridotta a otto mesi) e non risulta un aumento della pena base rispetto al primo grado. Condanna della ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020
Prevede la trattazione scritta per la trattazione in Cassazione; utilizzato per indicare il rito di trattazione del giudizio.
Norma sulla determinazione della pena; citata in relazione all'incidenza della qualificazione della recidiva sulla gravità del fatto e sulla dosimetria.
Regola la diminuzione della pena per il giudizio abbreviato; utilizzata per spiegare il calcolo della pena in primo grado e in appello.
Norma che disciplina l'effetto di cui all'abbreviato (riduzione della pena); impiegata nel conteggio finale della pena.
art. 30, comma 4, e art. 58‑quater, comma 7‑bis, I. n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario)
Norme relative a benefici e permessi penitenziari; citate per spiegare gli effetti concreti della recidiva anche quando subvalente.
Regola la riabilitazione; richiamata per evidenziare gli effetti della recidiva sulle condizioni per ottenere la riabilitazione.
art. 172, ultimo comma, e art. 173, comma 1, cod. pen.
Norme sul decorso dei termini per l'estinzione della pena; menzionate per mostrare come la recidiva incida sui termini di estinzione sia per pene detentive sia pecuniarie.
Massime di principio
- La concessione successiva di un permesso non giustifica retroattivamente un allontanamento già consumato: la causa di giustificazione deve esistere prima o al momento della condotta e risultare dimostrata.
- Per ammettere la continuazione tra reati è necessario dimostrare identità del disegno criminoso e ragioni omogenee che collegano le condotte; differenze nelle motivazioni dichiarate possono escludere la continuazione.
- La doglianza sulla ricorrenza della recidiva è rilevante anche se la recidiva è stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, perché la qualificazione di recidiva produce effetti concreti su benefici, riabilitazione e decorso della pena.
- Non si configura la violazione del divieto di reformatio in peius se, nel complesso, il giudizio di appello ha determinato un trattamento sanzionatorio più favorevole (pena finale ridotta) e non risulta un aumento della pena base rispetto al primo grado.
- La motivazione del giudice che conferma la recidiva può essere anche sintetica e adempiuta implicitamente, purché sia logicamente collegata ai precedenti del condannato.
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