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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30706/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver qualificato la condotta come colposa (la difesa sostenne che l'allontanamento fosse per andare a trovare la figlia e che era stata richiesta un'autorizzazione poi concessa); 2) violazione del divieto di reformatio in peius poiché in appello sarebbe stata fissata una pena base superiore rispetto al primo grado; 3) mancata indicazione delle ragioni per la conferma della recidiva; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della continuazione tra due episodi di evasione ravvicinati (27/11/2018 e 02/12/2018).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la tesi colposa: mancavano prove che l'allontanamento fosse esclusivamente per visitare la figlia e il permesso concesso dopo il fatto non giustifica retroattivamente l'evasione. Sul quarto motivo ha confermato l'assenza di continuazione perché non emergono l'identità dei motivi e un unico disegno criminoso tra i due episodi. Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale, seppur sintetica, non fosse illogica e fosse sufficiente (anche implicitamente) a confermare la recidiva; inoltre la Corte ha riconosciuto che l'imputata ha interesse ad impugnare la qualificazione della recidiva anche se questa è stata valutata subvalente rispetto alle attenuanti, in ragione dei suoi effetti concreti. Infine, non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius: il trattamento sanzionatorio in appello è complessivamente più favorevole (pena finale ridotta a otto mesi) e non risulta un aumento della pena base rispetto al primo grado. Condanna della ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La concessione successiva di un permesso non giustifica retroattivamente un allontanamento già consumato: la causa di giustificazione deve esistere prima o al momento della condotta e risultare dimostrata.
  • Per ammettere la continuazione tra reati è necessario dimostrare identità del disegno criminoso e ragioni omogenee che collegano le condotte; differenze nelle motivazioni dichiarate possono escludere la continuazione.
  • La doglianza sulla ricorrenza della recidiva è rilevante anche se la recidiva è stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, perché la qualificazione di recidiva produce effetti concreti su benefici, riabilitazione e decorso della pena.
  • Non si configura la violazione del divieto di reformatio in peius se, nel complesso, il giudizio di appello ha determinato un trattamento sanzionatorio più favorevole (pena finale ridotta) e non risulta un aumento della pena base rispetto al primo grado.
  • La motivazione del giudice che conferma la recidiva può essere anche sintetica e adempiuta implicitamente, purché sia logicamente collegata ai precedenti del condannato.

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