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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30617/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mazzocchi era stato ritenuto colpevole per il reato previsto dall'art. 187 cod. strada (commi 3 e 8) per essersi, dopo un controllo stradale e segni di alterazione psico-fisica, rifiutato di fornire un campione urinario per accertamenti tossicologici. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che aveva invece acconsentito al prelievo ematico, idoneo a rilevare sia l'alcol sia le sostanze stupefacenti, e quindi non poteva considerarsi un "rifiuto" ai sensi della norma; ha inoltre censurato la valutazione negativa della domanda di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha precisato che l'art. 187, comma 8, punisce la condotta elusiva dell'accertamento e non il rifiuto a un particolare tipo di prelievo quando il soggetto ha acconsentito a un altro prelievo biologico astrattamente idoneo a rilevare l'assunzione di sostanze (qui il prelievo ematico). Dunque, poiché Mazzocchi si era sottoposto al prelievo ematico, non risultava integrato il rifiuto punibile e la motivazione della corte territoriale era carente nel non spiegare perché il prelievo ematico non sarebbe stato idoneo. Il secondo motivo (art. 131-bis) è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 187 Codice della Strada

    La norma sanziona la guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti e il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. La giurisprudenza interpretativa chiarisce che va punita la condotta elusiva dell'accertamento in generale, non il rifiuto relativo a uno specifico tipo di prelievo quando il conducente ha acconsentito a un altro prelievo biologico comunque idoneo a dimostrare la presenza di sostanze.

  • art. 131-bis codice penale

    Norma che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Nel caso concreto la corte d'appello aveva ritenuto la non punibilità non applicabile per la gravità della condotta e i precedenti dell'imputato; la Cassazione ha però assorbito il motivo relativo a questa eccezione dopo aver accolto il motivo principale.

  • Giurisprudenza e Corte Costituzionale (precedenti citati)

    Cass. sez. 4 n. 43864/2016; Cass. sez. 7 n. 49507/2015; Cass. sez. 4 n. 1494/2013; Cass. sez. 4 n. 48004/2009; C. Cost. ord. n. 277/2004

    La giurisprudenza consolidata e la Corte Costituzionale distinguono l'elemento sintomatico osservabile dall'elemento tecnico-laboratoristico richiesto per documentare l'effetto delle sostanze. Inoltre è affermato che il reato non si realizza quando il conducente consente a un prelievo biologico idoneo (ad es. sangue) pur rifiutando un altro campione (ad es. urine).

Massime di principio

  • Il reato previsto dall'art. 187, comma 8, si configura quando il conducente elude deliberatamente l'accertamento complessivo; non basta il rifiuto di un singolo tipo di prelievo se si è acconsentito a un altro campione biologico idoneo.
  • Se il conducente si sottopone a un prelievo ematico che è astrattamente idoneo a rilevare sia alcol sia sostanze stupefacenti, il rifiuto a fornire un ulteriore campione (es. urine) di per sé non integra il rifiuto punibile ai sensi dell'art. 187 c.d.s.
  • Lo stato di alterazione psico-fisica rilevato dall'operatore, pur rilevante come indizio, non è sufficiente da solo a configurare la guida sotto l'effetto di sostanze: è necessario l'accertamento tecnico su liquidi biologici nei modi previsti dalla norma.
  • I giudici devono motivare esplicitamente perché un prelievo biologico già eseguito non sarebbe idoneo all'accertamento richiesto, altrimenti la condanna per rifiuto risulta insostenibile.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere valutata alla luce della gravità della condotta e dei precedenti; tuttavia, se il motivo principale (insussistenza del rifiuto) è accolto, la questione sulla non punibilità può essere assorbita o riesaminata nel nuovo giudizio.

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