Cassazione Penale, Sentenza n. 30628/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che, riformando l'assoluzione di primo grado, aveva condannato Stefania Amore per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) a seguito di una derubricazione dall'originaria imputazione di induzione indebita (art. 319‑quater c.p.). L'atto di doglianza principale era che, a seguito dell'ammissione al rito abbreviato, l'art. 441, comma 1, c.p.p. proibisce la modifica dell'imputazione (e l'applicabilità degli artt. 422 e 423 c.p.p.), sicché non era ammissibile una derubricazione che introducesse in realtà elementi nuovi non presenti nella descrizione originaria dei fatti (in particolare l'accordo corruttivo sinallagmatico necessario per l'art. 318). La Corte di appello aveva invece ritenuto ammissibile la diversa qualificazione giuridica ritenendo che non fosse alterata la descrizione fattuale della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che la derubricazione operata dalla Corte di appello non era una mera diversa qualificazione giuridica ma implicava un fatto sostanzialmente nuovo (l'accordo corruttivo) non descritto nell'imputazione originaria e, pertanto, vietato nel rito abbreviato ai sensi dell'art. 441, comma 1, c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarata nulla perché pronunciata su fatto nuovo rispetto all'imputazione originaria.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come richiedente un accordo sinallagmatico tra pubblico agente e privato (promessa o dazione connessa all'esercizio della funzione); la Corte ha rilevato che tale elemento non era descritto nell'imputazione originaria e non poteva essere introdotto in sede di rito abbreviato.
L'imputazione originaria ricadeva in questa fattispecie (induzione indebita), caratterizzata da una condotta induttiva e dall'abuso di potere; la descrizione dei fatti risultava compatibile con questa norma e non con lo schema corruttivo dell'art. 318.
art. 441, comma 1, cod. proc. pen.
Norma ritenuta vincolante: nel rito abbreviato è esclusa l'applicazione delle disposizioni sugli emendamenti/modifiche dell'imputazione (artt. 422 e 423 c.p.p.), perciò non è consentita l'introduzione di elementi nuovi nella qualificazione dell'accusa che alterino la fattispecie originaria.
artt. 422 e 423 cod. proc. pen.
Richiamati come disposizioni che in generale consentono modifiche dell'imputazione, ma la loro applicabilità è esclusa nel rito abbreviato per effetto dell'art. 441, comma 1, c.p.p.; pertanto non possono essere invocate per supplementare o modificare la descrizione fattuale originaria nel procedimento abbreviato.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato (art. 441 c.p.p.) non è consentita la modifica dell'imputazione che importi elementi di fatto nuovi rispetto alla descrizione originaria: la derubricazione è ammessa solo se non introduce nuovi presupposti fattuali.
- La diversa qualificazione giuridica è lecita quando si tratta di mera ricognizione/qualificazione del medesimo fatto senza aggiungere elementi fattuali sostanziali; se la nuova fattispecie richiede elementi non presenti nell'imputazione originaria (es. accordo corruttivo), la derubricazione è vietata.
- Il diritto di difesa dell'imputato nel rito abbreviato è tutelato limitando le modifiche dell'imputazione: il giudice non può sopperire al pubblico ministero aggiungendo elementi fattuali non contestati in dibattimento.
- Se un giudice di merito si pronuncia su un fatto sostanzialmente nuovo rispetto all'imputazione, la decisione è affetta da nullità annullabile dalla Cassazione, anche con annullamento senza rinvio quando la pronuncia verte su novità non consentite.
- In sede di appello, una diversa qualificazione può essere ammissibile solo quando non altera il quadro fattuale e la difesa ha comunque la possibilità di confronto; la giurisprudenza ammette la riclassificazione che non incida sulle prerogative difensive, ma non quando essa surrettiziamente integri nuovi elementi dell'accusa.
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