Cassazione Penale, Sentenza n. 30629/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per ricettazione di otto cartoni di calamari congelati. Tre motivi: (1) omessa motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. e mancata cancellazione/responsione sul certificato del casellario giudiziale; rilevazione di "motivi nuovi" alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020; (2) violazione di legge per omesso riconoscimento dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; (3) violazione dell'art. 712 c.p. (incauto acquisto), contestando che l'esclusione dell'incauto acquisto sia stata decisa solo perché l'imputato non ha fornito documentazione fiscale né indicato il venditore.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto il primo motivo: ha riconosciuto la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Considerata la marginale offensività del fatto (merce di modico valore, riconoscimento in sede di merito della fattispecie attenuata ex art. 648, comma 2, c.p.) e l'assenza di elementi che attestino la non occasionalità o rilevante offensività, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha escluso la punibilità. La decisione è stata pronunciata anche in sede di legittimità applicando l'art. 620, lett. 1), c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità in presenza di offensività marginale del fatto, valore modesto della merce e assenza di elementi sulla non occasionalità della condotta; l'istituto può essere riconosciuto anche in sede di legittimità.
art. 648, comma secondo, cod. pen.
I giudici di merito avevano riconosciuto l'ipotesi attenuata della ricettazione, circostanza che rafforza l'argomentazione sulla bassa offensività del fatto e favorevole al riconoscimento della particolare tenuità.
art. 620, lett. 1), cod. proc. pen.
Consentita la pronuncia della Corte di cassazione di annullamento senza rinvio e il riconoscimento dell'istituto di non punibilità direttamente in sede di legittimità quando gli elementi di fatto e di diritto risultano evidenti e non necessitano di istruzione integrativa.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'ipotesi di 'incauto acquisto'; la Corte non ha ritenuto decisivo per negare la particolare tenuità la mancanza di documentazione fiscale o dell'indicazione del venditore, rimandando alla valutazione complessiva dell'offensività e della occasionalità della condotta.
Sentenza Corte Costituzionale n. 156/2020
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune limitazioni all'applicabilità dell'art. 131-bis; la pronuncia è stata invocata come 'motivo nuovo' che amplia la possibilità di applicare la causa di non punibilità anche a reati per i quali prima era ritenuto non applicabile.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere riconosciuta quando il fatto ha offensività marginale, il valore della cosa è modesto e manca prova di condotta abituale o non occasionale.
- La mancata motivazione da parte dei giudici di merito sul rigetto di una richiesta di 131-bis costituisce un vizio rilevante: la Corte di cassazione può verificare e pronunciare direttamente la non punibilità se gli elementi sono già acquisiti agli atti.
- Il riconoscimento, in sede di merito, di una fattispecie attenuata (es. art. 648 comma 2 c.p.) è indizio favorevole al riconoscimento della particolare tenuità.
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio e decidere la questione di non punibilità ai sensi dell'art. 620, lett. 1), c.p.p., quando non è necessaria ulteriore istruttoria per valutare i presupposti dell'istituto.
- La semplice assenza di documentazione fiscale o dell'indicazione del venditore non esclude automaticamente l'applicabilità della particolare tenuità né implica necessariamente la configurabilità dell'incauto acquisto: è necessaria una valutazione complessiva della prova e della occasionalità della condotta.
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