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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30621/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava, in sintesi: I) violazione di legge e vizio di motivazione per aver il Tribunale ritenuto desumibile dagli atti il reato associativo per un periodo successivo alla prima ordinanza cautelare, contestando l'applicabilità della retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p.; II) violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto ammissibile l'appello del Pubblico Ministero nonostante, secondo il ricorrente, mancasse il devolutum sulle esigenze cautelari e quindi l'appello del PM sarebbe stato inammissibile per carenza di interesse.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui il reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/90) risultava contestato fino a luglio 2022, quindi in epoca successiva all'arresto del 10/02/2022, con conseguente inapplicabilità del meccanismo di retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p. La Corte ha confermato che vi erano gravi indizi della prosecuzione dell'attività associativa dopo l'arresto (sequestri, intercettazioni, assistenza prestata tramite il figlio e iniziative tese a cancellare tracce), motivazione ritenuta congrua. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello del PM anche se limitato a contestare la gravità indiziaria, richiamando la giurisprudenza secondo cui, per delitti come quelli di cui all'art. 74, opera la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p., con conseguente possibilità per il giudice d'appello di verificare le condizioni per la misura. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, il Cristaldi è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    La contestazione del reato associativo è stata ritenuta persistente fino a luglio 2022; la norma è stata applicata come titolo di reato principale oggetto dell'ordinanza cautelare impugnata.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Riferimento al reato per il quale il Cristaldi era stato arrestato il 10/02/2022 (fatti connessi), distinto dal successivo capo associativo

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    Il meccanismo di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare richiede che i fatti oggetto della successiva ordinanza siano stati commessi anteriormente alla prima ordinanza coercitiva; non è applicabile quando la successiva ordinanza contesti la persistenza del reato anche dopo la prima ordinanza, salvo elementi che dimostrino la cessazione della permanenza entro la data della prima ordinanza.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Per i delitti per i quali opera la presunzione di pericolosità prevista da questa disposizione, è possibile ritenere implicitamente sussistenti le esigenze cautelari e giustificare l'ammissione dell'appello del Pubblico Ministero anche quando quest'ultimo abbia censurato prevalentemente la gravità indiziaria.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Prescrive adempimenti di Cancelleria in caso di decisione; la sentenza dispone l'invio degli atti e gli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • La retrodatazione della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. è possibile solo se i fatti della successiva ordinanza sono antecedenti alla prima misura; se la nuova contestazione dichiara la persistenza del reato dopo la prima ordinanza, la retrodatazione non si applica.
  • La persistenza della partecipazione ad un'associazione criminale può essere desunta anche da elementi indiziari successivi all'arresto (intercettazioni, attività dirette di assistenza, sequestri riconducibili al medesimo sodalizio), e ciò legittima il mantenimento o l'applicazione di una nuova misura cautelare.
  • L'appello del Pubblico Ministero è ammissibile anche se mira principalmente a contestare la gravità degli indizi, soprattutto per reati per i quali la legge prevede presunzioni di pericolosità (art. 275, comma 3, c.p.p.), perché il giudice d'appello può valutare tutte le condizioni per l'adozione della misura.
  • In casi analoghi, è essenziale documentare con congrue risultanze investigative la prosecuzione dell'attività criminosa nel periodo successivo a una prima custodia, onde evitare che venga riconosciuta la retrodatazione o venga esclusa la rilevanza di nuovi elementi.
  • La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta spesso la condanna alle spese e, salvo casi di particolare assenza di colpa, l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per l'uso improprio del rimedio.

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