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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30623/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente, tramite difensore, ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (contesta l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione probatoria); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata derubricazione di alcune fattispecie nell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (sostiene che le quantità erano compatibili con la fattispecie attenuata o con consumo personale, es. 3 grammi e 200 grammi ritenuti compatibili con attenuazione); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari (fa leva sulla distanza temporale dei fatti, sulla mancanza di prosecuzione dell'attività delittuosa dopo l'arresto di altro indagato e sulla poca rilevanza di 14 dosi trovate al momento dell'esecuzione, sostenendo che tali elementi indicano più una qualità di assuntore che di spacciatore).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il sindacato della Corte è limitato alla verifica di eventuale violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione; l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione del quadro probatorio sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e non censurabili in cassazione salvo manifesta illogicità; il primo motivo è pertanto inammissibile o manifestamente infondato in quanto reiterativo e non dimostrante una carenza logica nella motivazione del Tribunale; il secondo motivo è inammissibile per essere nuovo (non dedotto avanti al riesame); il terzo motivo è manifestamente infondato perché il Tribunale ha ricondotto l'attualità del pericolo di reiterazione nonostante il "tempo silente" sulla base del rinvenimento di 37 grammi di marijuana divisi in 14 dosi e di altri elementi indiziari (intercettazioni, GPS, videosorveglianza), conformandosi alla giurisprudenza sulla valutazione prognostica dell'art. 274, lett. c). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Dispositivo procedurale che consente al Tribunale del riesame di pronunciarsi sulle misure cautelari; qui richiamato per la modalità di adozione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sugli illeciti in materia di stupefacenti; la Corte riconosce la differenza tra il reato ordinario e la fattispecie attenuata di cui al comma 5 ma sottolinea che la qualificazione giuridica dipende dalla valutazione sul quantitativo e dal contesto, rimessa al giudice di merito.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il concetto di gravì indizi di colpevolezza; la Corte precisa che in cassazione la verifica su tale requisito è limitata a controlli di legittimità per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Riguarda le esigenze cautelari, in particolare la reiterazione del reato; la Corte ricorda l'interpretazione secondo cui l'attualità si valuta prognosticamente sulla personalità dell'imputato, le modalità del fatto e le condizioni di vita, senza richiedere la prova di una specifica occasione di recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consentendo la condanna al pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, la Corte ha disposto l'onere di Euro 3.000,00 a carico del ricorrente, ritenuto colpevole nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Cassazione controlla solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti.
  • L'interpretazione delle intercettazioni (anche se criptiche) è questione di fatto riservata al giudice di merito e solo la manifesta illogicità della spiegazione resa ne legittima il sindacato in Cassazione.
  • Non si possono proporre in Cassazione questioni nuove che non siano state dedotte nei gradi precedenti: eccezioni o richieste (es. derubricazione ex art. 73, comma 5) devono essere sollevate tempestivamente al riesame o in appello, altrimenti sono inammissibili.
  • La prova della sussistenza delle esigenze cautelari (attualità del pericolo di reiterazione) si basa su una prognosi fondata sulla personalità dell'imputato, sulle modalità del fatto e sul contesto; il semplice "tempo silente" può essere superato da elementi concreti (es. possesso recente di sostanza per lo spaccio, attività di osservazione, GPS, video, intercettazioni).
  • Quantitativi indicati nella contestazione non determinano automaticamente la derubricazione: la valutazione tra detenzione per uso e finalità di spaccio dipende dal complesso degli elementi (modalità di detenzione, frazionamento in dosi, contesti di spaccio, collaborazioni con terzi).
  • In casi analoghi, per impugnare efficacemente una misura cautelare è necessario: articolare nei gradi precedenti motivi chiari e specifici (anche sulla qualificazione del reato), contrastare puntualmente l'interpretazione delle intercettazioni con fatti o prove dirette e documentare l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione.

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