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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22715/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di alcuni collaboratori coordinati e continuativi impiegati presso la Struttura tecnica di missione di ottenere il pagamento dei compensi per il periodo dal 13 giugno 2015 al 31 dicembre 2015. I lavoratori sostenevano che i loro contratti, scaduti il 31 dicembre 2014, fossero stati prorogati fino al 31 dicembre 2015 per effetto dell'art. 1, comma 257, della L. n. 190/2014, norma che, al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura, confermava fino a tale data i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere. Il Ministero, richiamando un parere dell'Avvocatura dello Stato, aveva invece ritenuto la disposizione inapplicabile e aveva disposto la cessazione dei rapporti con nota del 10 giugno 2015. In appello la domanda era stata respinta: per il periodo 1 gennaio-12 giugno 2015 era stato riconosciuto solo il diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c. per prestazione eseguita in assenza di valido contratto, mentre per il periodo successivo non risultava prestata attività lavorativa. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. per avere la Corte d'appello valorizzato una circostanza di fatto, relativa all'esistenza di altri contratti prorogati, dedotta dal Ministero solo in appello; (2) violazione degli artt. 115, 116 e, ove occorra, 437 c.p.c., anche per pretesa violazione del principio di non contestazione; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova della circostanza; (4) violazione dell'art. 1, comma 257, L. n. 190/2014, in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c. e all'art. 2112 c.c., sostenendo che la norma dovesse essere interpretata in modo da assicurare la prosecuzione dell'attività della struttura, senza limitarsi alla mera data di entrata in vigore della legge; (5) in via subordinata, questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione per contrasto con artt. 3, 4, 35, 97 e 24 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché diretti contro un passaggio argomentativo svolto ad abundantiam dalla sentenza impugnata e non contro la sua effettiva ratio decidendi. Ha invece accolto il quarto motivo, seguendo un precedente conforme, ritenendo che l'art. 1, comma 257, L. n. 190/2014 debba essere interpretato avendo riguardo alla finalità di garantire la continuità delle attività della struttura tecnica di missione e non in modo rigidamente ancorato alla sola espressione 'in essere' riferita ai rapporti al momento dell'entrata in vigore della legge. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello sul punto e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese. Il quinto motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    primo, terzo e quarto motivo

    viene invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte lo considera inammissibile per i primi motivi e fondato per il quarto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene invocato per denunciare nullità processuali e violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato per contestare l'introduzione tardiva in appello di una circostanza di fatto.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'inammissibilità di nuove allegazioni in appello nel rito del lavoro.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati per censurare la valutazione delle prove e il principio di non contestazione.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per sostenere che la circostanza posta a base della decisione dovesse essere provata dal Ministero.

  • art. 1, comma 257, L. n. 190/2014

    "Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge"

    la Corte privilegia la mens legis e la finalità di continuità delle attività della struttura, ritenendo che la proroga non vada letta in modo rigidamente limitato ai soli contratti formalmente in essere alla data di entrata in vigore se ciò frustra la ratio della disposizione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per sostenere un'interpretazione della norma conforme al suo fine e al dato sistematico.

  • art. 2112 c.c.

    citato dai ricorrenti a supporto della tesi della continuità del rapporto, ma non costituisce il fondamento decisivo della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamo al precedente conforme

    consente di richiamare la motivazione del precedente di legittimità ritenuto conforme.

  • art. 2126 c.c.

    periodo 1 gennaio 2015 - 12 giugno 2015

    richiamato dai giudici di merito per riconoscere la retribuzione per la prestazione di fatto eseguita in assenza di valido contratto.

  • artt. 3, 4, 24, 35 e 97 Cost.

    indicati come parametri della questione di legittimità costituzionale, rimasta assorbita dall'accoglimento del quarto motivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che censuri una motivazione svolta ad abundantiam, quando la sentenza impugnata poggia su una diversa ratio decidendi idonea da sola a sorreggere il dispositivo.
  • L'interpretazione di una disposizione non può arrestarsi al solo dato letterale quando questo sia ambiguo o aporetico: occorre valorizzare il complessivo contesto testuale e la finalità perseguita dal legislatore, attribuendo rilievo alla mens legis.
  • Quando una norma speciale è dettata per assicurare la continuità di un servizio o di un'attività amministrativa, la clausola temporale deve essere letta in modo coerente con tale finalità, evitando interpretazioni che la svuotino di effettività.
  • Se il motivo di ricorso attacca un passaggio argomentativo non decisivo, senza colpire la ratio decidendi, difetta l'interesse ad impugnarlo e il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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