Cassazione Civile, Ordinanza n. 26464/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società aveva incaricato un avvocato di redigere un ricorso per cassazione avverso una decisione tributaria relativa alla Tarsu dovuta per un campeggio di sua proprietà. Il ricorso era stato poi dichiarato inammissibile per difetti formali, in particolare per la mancata osservanza dei requisiti imposti dall'art. 366-bis c.p.c. allora vigente. La società aveva quindi agito contro il legale chiedendo il risarcimento del danno, assumendo che l'inammissibilità dell'impugnazione fosse conseguenza della cattiva redazione dell'atto e che, se il ricorso fosse stato ammissibile, avrebbe con ogni probabilità avuto esito favorevole, con riduzione del debito tributario. In primo grado la domanda era stata rigettata anche per difetto di nesso causale. In appello, invece, la Corte territoriale aveva ritenuto responsabile il professionista, applicando il parametro della diligenza ordinaria ex art. 1176 c.c., escludendo la speciale difficoltà di cui all'art. 2236 c.c., e aveva accertato, sulla base di CTU, che l'ente impositore aveva erroneamente quantificato la superficie tassabile; perciò aveva condannato l'avvocato al risarcimento della differenza tra importi richiesti e importi effettivamente dovuti. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., sostenendo che la redazione dei quesiti di diritto integrasse questione di particolare difficoltà; 2) violazione degli artt. 115, 116, 1218, 1223, 2236 e 2697 c.c., lamentando errato riparto dell'onere probatorio, mancato accertamento del nesso causale e illegittima CTU esplorativa; 3) nullità per aver devoluto a CTU la soluzione di un quesito giuridico; 4) nullità per avere il consulente acquisito documentazione fuori dai poteri istruttori; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi alle criticità dell'accertamento tecnico; 6) violazione della disciplina regolamentare comunale e del d.lgs. 507/1993 in tema di Tarsu. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, osservando che le censure miravano in realtà a sollecitare una diversa lettura dei fatti e delle risultanze tecniche, non consentita in sede di legittimità, e che la valutazione prognostica sul probabile esito favorevole del ricorso, compiuta dalla Corte d'appello, non presentava vizi sindacabili. Ha quindi rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'avvocato. Ha ritenuto che la censura relativa alla sussunzione della fattispecie nell'art. 1176 c.c. anziché nell'art. 2236 c.c. fosse in sostanza una contestazione fattuale della valutazione di colpa, e non un vero vizio di sussunzione. Ha inoltre escluso che vi fosse un errore nel riparto dell'onere della prova, poiché la Corte d'appello aveva effettivamente svolto il giudizio prognostico sul possibile esito del ricorso presupposto, valorizzando la CTU. I motivi dal terzo al sesto sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a contestare le risultanze della CTU e la valutazione del merito, senza evidenziare una palese deviazione da regole scientifiche o giuridiche sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della diligenza ordinaria del professionista, applicabile quando non ricorra una speciale difficoltà tecnica della prestazione.
Invocato dal ricorrente per sostenere che la prestazione professionale richiedesse una valutazione di particolare difficoltà; la Corte non ha accolto tale impostazione, ritenendo che la censura fosse in realtà fattuale.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di responsabilità da inadempimento e di imputazione del danno.
Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento al nesso di causalità e alla risarcibilità del danno conseguenza.
La Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti.
La diversa valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito non integra, di per sé, violazione dell'articolo.
Richiamato nel motivo di ricorso sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il giudizio prognostico era stato comunque svolto dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare i limiti della consulenza tecnica.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai poteri del consulente tecnico d'ufficio e all'uso di documenti non prodotti dalle parti.
Evocato come disciplina processuale allora vigente sui quesiti di diritto e sull'autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte territoriale aveva ritenuto che l'avvocato dovesse conoscerne i requisiti.
art. 360, co. 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Usato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure non integrassero vizi ammissibili o che mirassero in realtà a un nuovo esame del merito.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 24 Cost.
Menionato dal giudice di primo grado per evidenziare che la disciplina processuale sui quesiti di diritto aveva inciso sul diritto di difesa, ma tale passaggio non è stato posto a fondamento della decisione di cassazione.
art. 9 del Regolamento Comunale n. 26 del 26 aprile 2004 del Comune di Rosolina
Richiamato nel sesto motivo di ricorso per contestare la quantificazione della base imponibile Tarsu.
Richiamato nel sesto motivo di ricorso quale norma sostanziale sulla tassa rifiuti applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato, la violazione delle regole di redazione dell'atto processuale non comporta automaticamente responsabilità: occorre verificare se, in concreto, la prestazione presentasse o meno una speciale difficoltà e quale fosse il parametro di diligenza esigibile.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia violato i limiti del potere di valutazione della prova; non basta dissentire dalla ponderazione del materiale probatorio.
- Quando si contesta il nesso causale nell'azione di responsabilità professionale fondata su un'impugnazione giudiziaria asseritamente mal proposta, il giudice deve compiere un giudizio prognostico sull'esito che il procedimento avrebbe probabilmente avuto se l'atto fosse stato corretto.
- La critica alla consulenza tecnica d'ufficio è sindacabile in cassazione solo se si deduce una palese deviazione da conoscenze tecniche correnti o la violazione dei limiti dell'incarico; non è ammissibile una mera richiesta di rivalutazione del merito tecnico-fattuale.
- La consulenza tecnica può essere utilizzata dal giudice di merito come ausilio anche per accertamenti tecnici che precedono e condizionano la valutazione giuridica della controversia, purché non si trasformi in uno strumento per acquisire prove al di fuori dei poteri consentiti.
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