Cassazione Penale, Ordinanza n. 01902/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, per ciascuna, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata restava quindi ferma: assoluzione/non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva dichiarato non punibile la condotta contestata alle due imputate per particolare tenuità del fatto in relazione a una violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Le ricorrenti hanno proposto un motivo comune deducendo vizio di motivazione sulla sussistenza della fattispecie di reato attribuita loro. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era aspecifica, perché non si confrontava con le puntuali argomentazioni della Corte territoriale a sostegno della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la norma incriminatrice richiamata nella sentenza impugnata; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a registrare che la Corte d'appello aveva ritenuto la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata applicata in appello; in cassazione la censura sulla sussistenza del reato è stata ritenuta aspecifica perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione in modo generico e non si confronti specificamente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito si fonda su una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la parte che impugna deve misurarsi puntualmente con la ratio decidendi, indicando quali passaggi motivazionali sarebbero illogici o mancanti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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