Cassazione Penale, Ordinanza n. 01833/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'istante ha proposto domanda di correzione di errore materiale avverso la sentenza della Prima Sezione penale della Corte di cassazione n. 1759 del 18 gennaio 2024, deducendo che nel dispositivo era stata inserita la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, pur essendo stato il ricorso rigettato e non dichiarato inammissibile. Secondo la parte, la statuizione economica era quindi frutto di un mero errore materiale, poiché la condanna obbligatoria prevista per l'inammissibilità non era applicabile; in caso di rigetto, al più, sarebbe stata possibile una condanna facoltativa ex art. 616 c.p.p., ma solo con specifica motivazione, qui mancante. Si chiede dunque l'eliminazione della sola statuizione pecuniaria accessoria dal dispositivo.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione del dispositivo della precedente sentenza-documento, eliminando le parole relative alla condanna al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che si trattasse di un mero errore materiale, in quanto la motivazione non menzionava tale condanna e il ricorso era stato rigettato, non dichiarato inammissibile; pertanto, non operava la condanna obbligatoria ex art. 616, comma 1, secondo periodo, c.p.p., e l'eventuale condanna facoltativa per il rigetto avrebbe richiesto una motivazione specifica. La correzione è stata disposta de plano ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
Norme richiamate
comma 1, secondo periodo; ultimo periodo
la Corte distingue tra la condanna obbligatoria alla Cassa delle ammende prevista per l'inammissibilità e la condanna facoltativa, per il caso di rigetto, che richiede una specifica motivazione; nel caso concreto la prima non era applicabile e la seconda non era stata motivata
è il rimedio utilizzabile per correggere un errore materiale che non incide sul contenuto intrinseco della decisione ma solo su una statuizione consequenziale e accessoria
la Corte richiama che, in questo caso, non era necessario instaurare il rito formale previsto da tale norma, potendosi procedere de plano
Sez. U, n. 15 del 31/5/2000, Rv. 216705 - 01
richiamata per affermare che la correzione di una statuizione accessoria erroneamente inserita nel dispositivo può avvenire quando non comporti valutazioni discrezionali
Sez. 1, n. 23870 del 28/5/2016, Rv. 266880 - 01
richiamata per sostenere la procedura de plano di correzione dell'errore materiale in casi analoghi
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando l'errore riguarda una statuizione accessoria inserita nel dispositivo in contrasto con la motivazione e non incide sul contenuto sostanziale della decisione.
- La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende segue regole diverse a seconda che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato: nel primo caso è obbligatoria, nel secondo è solo eventuale e richiede espressa motivazione.
- Se il dispositivo contiene una condanna pecuniaria accessoria non sorretta dalla motivazione e incompatibile con l'esito effettivo del ricorso, la sentenza può essere corretta ex art. 130 c.p.p. senza attivare il rito formale di correzione.
- Quando la rettifica elimina un mero lapsus materiale e non implica scelte discrezionali, la Corte può provvedere de plano.
- La statuizione sulle spese o sulla somma alla Cassa delle ammende deve risultare coerente con l'esito processuale effettivo e con la relativa motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01737/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01742/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01811/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01816/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01824/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01858/2025 del 15/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →