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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01824/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda trae origine da un giudizio nel quale il fatto era stato inizialmente contestato come concussione, poi riqualificato dalla Corte di appello in un titolo meno grave; la precedente decisione di legittimità aveva annullato con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, ritenendo corretta la qualificazione giuridica originaria ex art. 319-quater c.p. Nel giudizio di rinvio la Corte di appello di Lecce ha definito l'appello con pena concordata tra le parti ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, c.p.p., riformando la sentenza di primo grado solo sul punto della pena. L'imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge, per non avere la Corte riconosciuto d'ufficio le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., nonostante la definizione concordata in appello. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge: l'accordo sulla pena e la rinuncia ad altri motivi d'impugnazione hanno determinato una preclusione processuale che impedisce di riproporre in cassazione questioni devolute al concordato, anche se rilevabili d'ufficio, salvo il caso di illegalità della pena, qui esclusa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che la sentenza impugnata era stata emessa in appello all'esito di un concordato sulla pena ex artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, c.p.p. e che il ricorso investiva una questione coperta da preclusione processuale. In particolare, la difesa aveva aderito alla definizione concordata senza prospettare la necessità di riconoscere le attenuanti generiche; la pena concordata non era illegale e la Corte di merito non poteva riconoscere d'ufficio tali circostanze in assenza di specifica devoluzione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 319-quater c.p.

    richiamato come norma di qualificazione giuridica del fatto nella vicenda originaria; la precedente decisione di legittimità aveva ritenuto corretta tale qualificazione rispetto alla più grave contestazione iniziale di concussione.

  • art. 599-bis c.p.p.

    consente la definizione dell'appello con accordo tra le parti sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi e sulla pena; la rinuncia ai motivi produce una preclusione processuale sulle questioni non devolute.

  • art. 602, comma 1-bis, c.p.p.

    disciplina il procedimento in camera di consiglio nel caso di richiesta concordata in appello e il potere del giudice di appello di determinare la pena nei limiti dell'accordo.

  • art. 606, comma 1, lett. b ed e, c.p.p.

    richiamato quale base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, ma ritenuto non idoneo a superare la preclusione derivante dal concordato in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche invocata dalla difesa; la Corte esclude che potessero essere riconosciute d'ufficio nel caso di specie.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 589 c.p.p.

    richiamato come disposizione formale per la richiesta concordata in appello.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, è dovuta la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi non accolti e l'accordo sulla sanzione producono una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice di secondo grado e si estende al giudizio di cassazione.
  • Non sono deducibili in cassazione, neppure come questioni rilevabili d'ufficio, le doglianze relative a temi coperti dalla rinuncia operata in funzione dell'accordo sulla pena, salvo che venga denunciata un'illegalità della pena stessa.
  • Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute d'ufficio dalla Corte di appello quando la parte abbia aderito a una determinazione concordata della pena senza averle devolute espressamente nel perimetro dell'accordo.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina, oltre alla condanna alle spese, anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella causazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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