Cassazione Penale, Ordinanza n. 01811/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parti civili)
La controversia
La Corte di cassazione era investita di un'istanza di correzione di errore materiale riferita alla propria sentenza del 02/10/2024. Nel precedente giudizio di legittimità erano stati respinti i ricorsi proposti da una società immobiliare e dalla titolare dell'agenzia, con conseguente condanna in solido alla rifusione delle spese di difesa in favore di quattro parti civili costituite nel processo di merito. Gli istanti hanno evidenziato che i rispettivi difensori, nelle conclusioni e memorie depositate, si erano espressamente dichiarati antistatari e che, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza non era stata disposta la distrazione delle spese in loro favore. Il Procuratore generale ha concluso per la correzione dell'errore materiale e per la distrazione delle spese di legittimità in favore dei difensori, rigettando il resto. La Corte ha ritenuto fondata l'istanza, qualificando l'omissione come mera svista rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale, e ha integrato il dispositivo della sentenza aggiungendo la formula di distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza n. 41832/24 del 02/10/2024, aggiungendo dopo l'espressione "per ciascuna parte civile" la clausola di distrazione delle spese a favore degli avvocati indicati, quali procuratori delle parti civili e antistatari. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti conseguenti. Non vi è stata statuizione sul merito penale, ma solo rettifica del dispositivo sul punto delle spese.
Norme richiamate
art. 130 c.p.p.
La correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza è stata ritenuta esperibile quando l'omissione è meramente materiale e non incide sul contenuto decisorio sostanziale.
art. 541 c.p.p.
La liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile può essere accompagnata dalla distrazione in favore del difensore antistatario, ove richiesta e risultante dagli atti.
Sez. U, n. 16037 del 07/07/2010
Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'omessa distrazione delle spese, in presenza di richiesta del difensore antistatario, integra un errore materiale correggibile.
Sez. 3, n. 5082 del 26/02/2024
Richiamata in senso conforme per affermare la rimediabilità dell'omissione mediante procedura di correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- L'omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza, della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, quando la richiesta sia stata effettivamente formulata nelle conclusioni, costituisce un mero errore materiale correggibile.
- La procedura di correzione dell'errore materiale è utilizzabile quando l'integrazione richiesta non altera il decisum, ma serve solo a rendere il dispositivo conforme alla volontà già espressa dalla Corte e alle conclusioni ritualmente rassegnate.
- La distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario può essere disposta anche in sede di legittimità, ove la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente sia già stata pronunciata e l'omissione riguardi soltanto la destinazione della liquidazione.
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