Cassazione Penale, Ordinanza n. 01816/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti dell'imputato per il reato di ricettazione. L'imputato proponeva ricorso per cassazione personalmente, nel proprio interesse. La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi, perché rileva che il ricorso è stato proposto in forma personale dall'imputato, il quale non è più legittimato a proporre direttamente ricorso per cassazione dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato a ricorrere personalmente in cassazione dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. per effetto della legge n. 103 del 2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, somma ritenuta commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017 esclude la legittimazione dell'imputato a proporre personalmente ricorso per cassazione.
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha reso inammissibile il ricorso personale dell'imputato.
Pur non essendo espressamente indicato nel testo, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione, essendo necessaria l'assistenza di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato determina l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame dei motivi di merito.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, parametrata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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