Cassazione Penale, Ordinanza n. 01742/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo interessato)
La controversia
Il procedimento riguarda la richiesta, avanzata dal terzo intestatario formale di un immobile, di revoca del sequestro preventivo e della confisca disposti sul bene in quanto ritenuto in realtà riconducibile al fratello, già condannato per traffico di stupefacenti. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza che a sua volta aveva respinto l'opposizione al precedente provvedimento di diniego. Con il ricorso si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non erano state adeguatamente valutate due sopravvenienze: una relazione tecnica sul valore materiale dell'immobile e le dichiarazioni rese in indagini difensive da parenti che avevano partecipato alla costruzione del manufatto. Secondo la ricorrente, tali elementi avrebbero inciso sulla valutazione di congruità tra il valore dell'immobile e le disponibilità economiche della stessa, rendendo necessaria una perizia di stima e potendo condurre alla revisione del giudizio di compatibilità patrimoniale posto a base della confisca allargata.
La decisione
La Corte di cassazione non entra nel merito delle doglianze sulla confisca. Rileva preliminarmente che il ricorso va qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., poiché l'atto impugnava un provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di revoca della confisca. In applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, il ricorso per cassazione non viene dichiarato inammissibile, ma riqualificato come opposizione da trasmettere al giudice dell'esecuzione competente. Il procedimento viene quindi definito con la riqualificazione dell'atto e la rimessione degli atti al giudice competente.
Norme richiamate
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione va opposto davanti allo stesso giudice; se il ricorso per cassazione è proposto contro un provvedimento oppugnabile con opposizione, esso va riqualificato e trasmesso al giudice competente.
Disciplina il procedimento di esecuzione e il contraddittorio in camera di consiglio; richiama il meccanismo applicabile alla trattazione dell'opposizione.
Norma richiamata per il procedimento esecutivo relativo alla confisca e alle richieste al giudice dell'esecuzione.
Indica la celebrazione del contraddittorio in camera di consiglio nella fase successiva all'opposizione.
Consente la riqualificazione dell'impugnazione secondo il suo contenuto sostanziale, applicando il principio di conservazione dell'atto.
È la base normativa della confisca allargata richiamata nel ricorso e nel provvedimento impugnato.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata quale ulteriore fondamento della confisca in materia di stupefacenti.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Reato presupposto per la confisca allargata, per il quale il fratello della ricorrente era stato condannato con sentenza irrevocabile.
Massime di principio
- In materia di esecuzione e confisca, l'impugnazione formalmente proposta come ricorso per cassazione contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione deve essere riqualificata come opposizione quando il rimedio corretto è quello previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p.
- Il giudice dell'esecuzione, sia quando provvede de plano sia quando abbia impropriamente celebrato un'udienza camerale, resta soggetto al medesimo regime impugnatorio: contro il suo provvedimento è esperibile l'opposizione e non direttamente il ricorso per cassazione.
- Il principio di conservazione degli atti processuali e il favor impugnationis impongono di salvare l'atto introduttivo erroneamente qualificato, trasmettendolo al giudice competente invece di dichiararlo inammissibile, quando dal contenuto emerga chiaramente il rimedio corretto.
- Nelle controversie sulla revoca della confisca, la Corte può limitarsi a decidere sulla corretta forma dell'impugnazione senza affrontare il merito delle dedotte criticità probatorie o estimative del bene confiscato.
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