Cassazione Penale, Ordinanza n. 01737/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda una condanna confermata in appello nei confronti della legale rappresentante di una società, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La ricorrente deduceva, da un lato, vizio di motivazione e motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato l’assenza in atti di documentazione difensiva, l’asserita erroneità della valutazione del primo giudice sul supposto disallineamento del progressivo delle fatture e le dichiarazioni del teste che sarebbero state incompatibili con la ricostruzione accusatoria; dall’altro, denunciava violazione dell’art. 2 d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione, assumendo che la Corte di merito non avesse correttamente applicato i criteri di cui all’art. 192 c.p.p. per desumere la consapevolezza del meccanismo fraudolento, avendo valorizzato un singolo disallineamento numerico e presunte inferenze fiscali non idonee a fondare, neppure in termini di dolo eventuale, la prova dell’elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero formulate in modo frammentario, senza una valutazione sinottica della motivazione complessiva della sentenza impugnata, e che non si confrontassero realmente con la ratio decidendi della Corte d’appello. Ha inoltre rilevato che il ricorso riproponeva censure già articolate in appello e già disattese con motivazione non illogica né contraddittoria, oltre a considerare tardiva la questione relativa alla prova dell’elemento psicologico, perché non specificamente dedotta come motivo di appello. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato contestato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte valorizza la prova logica della fittizietà delle operazioni e non richiede il mero dato isolato del disallineamento numerico delle fatture.
I criteri di valutazione della prova devono essere applicati in modo coordinato e globale; non è corretto limitarsi a una lettura parcellizzata degli indizi.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per escludere l’automatismo della sanzione pecuniaria quando emerga che la parte non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a una critica frammentaria di singoli passaggi della motivazione, senza confrontarsi con la sentenza nel suo complesso e senza applicare una valutazione coordinata degli elementi probatori.
- È generico il motivo che si risolva nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, perché manca della necessaria critica argomentata alla decisione impugnata.
- Ai fini della prova della fittizietà delle operazioni nel reato di dichiarazione fraudolenta, il giudice può valorizzare un insieme di indici convergenti e la prova logica complessiva, non essendo decisivo un singolo elemento isolato come un disallineamento nella numerazione delle fatture.
- Le doglianze nuove in cassazione sono inammissibili quando la questione non risulta dedotta specificamente in appello, inclusa la contestazione sulla prova dell’elemento soggettivo del reato.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, in linea generale, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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