Ordinanza n. 3060/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 43/2026, resa tra le parti, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento del Comune di Matera prot. 21651/2026 del 6 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Basilicata che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento comunale relativo a un titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il supercondominio ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Basilicata n. 43/2026, chiedendo la sospensione del provvedimento del Comune di Matera prot. 21651/2026. Le contestazioni riguardavano, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la validità e l'estensione di una clausola inserita nei contratti di compravendita degli immobili e i suoi riflessi sul titolo edilizio rilasciato o formatosi a iniziativa privata. L'appellante ha inoltre prospettato danni derivanti dalla situazione controversa, supportandoli con una perizia di parte; il Collegio rileva tuttavia che tali danni sono stati genericamente allegati e risultano di natura patrimoniale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In sede di sommario esame, ha escluso la sussistenza di sufficienti profili di fumus boni iuris, rilevando che le contestazioni del supercondominio presuppongono una controversia civilistica sulla validità e sull'estensione della clausola contenuta nei contratti di compravendita. Ha inoltre richiamato i limitati poteri di controllo del Comune in sede di rilascio del titolo edilizio ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 380/2001 e la non impugnabilità diretta dei titoli edilizi a iniziativa privata, prevista dall'art. 19, comma 6-ter, della l. 241/1990. Ha escluso anche il periculum in mora, poiché il danno grave e irreparabile era stato allegato solo genericamente e la perizia di parte faceva riferimento a danni patrimoniali. L'ordinanza cautelare del TAR è stata quindi confermata; nulla per le spese.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.
Il Comune esercita, in sede di rilascio del titolo edilizio, poteri di controllo limitati e non è chiamato a risolvere controversie civilistiche sulla validità o sull'estensione di clausole contrattuali.
art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990
I titoli edilizi a iniziativa privata non sono direttamente impugnabili; la tutela del terzo deve essere esercitata secondo il regime previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un titolo edilizio o del provvedimento che lo riguarda richiede la presenza congiunta di un sufficiente fumus boni iuris e di un danno grave e irreparabile concretamente allegato e dimostrato.
- Le contestazioni relative alla validità e all'estensione di clausole contenute nei contratti di compravendita appartengono, in linea generale, alla giurisdizione civile e non possono essere risolte dal Comune nell'esercizio dei limitati poteri di controllo connessi al rilascio di un titolo edilizio.
- Il Comune, nel rilasciare un titolo edilizio ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 380/2001, non è tenuto a risolvere controversie civilistiche sulla titolarità o sull'estensione di diritti derivanti da contratti privati.
- I titoli edilizi a iniziativa privata non sono direttamente impugnabili dal terzo secondo l'art. 19, comma 6-ter, della l. 241/1990; la tutela deve essere attivata attraverso gli strumenti previsti dalla disciplina della segnalazione certificata.
- In sede cautelare, la mera allegazione di un danno patrimoniale, non accompagnata dalla dimostrazione della sua gravità e irreparabilità, non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
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