Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37511/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso ai fini TARSU nei confronti di una società, che aveva impugnato l'atto sostenendo, nei gradi di merito, l'erroneità della pretesa impositiva e la mancata considerazione di superfici minori, superfici esenti o comunque soggette a riduzione perché produttive di rifiuti speciali. La CTR ha rigettato l'appello della contribuente, ritenendo che essa non avesse indicato e provato tali circostanze. In cassazione la società ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. e erronea valutazione dell'imposta e della documentazione; vizio di motivazione e omesso esame di fatto decisivo; motivazione apparente, violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia. La Corte, tuttavia, ha rilevato che il ricorso non esponeva adeguatamente i fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., non trascriveva né sintetizzava l'avviso di accertamento, le difese di merito e la sentenza impugnata, e si risolveva sostanzialmente in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la parte ricorrente non aveva assolto all'onere di autosufficienza e di chiara esposizione dei fatti di causa, impedendo alla Corte di comprendere compiutamente la fattispecie concreta e la portata delle censure. Ha inoltre rilevato che le doglianze tendevano in sostanza a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese per difetto di attività difensiva degli intimati. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come parametro sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3

    la descrizione dei fatti di causa è requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consentire alla Corte una chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali senza ricorrere ad altre fonti

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia/motivazione apparente, ma senza esito favorevole

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso principale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza dover consultare altri atti o la sentenza impugnata.
  • Il requisito di autosufficienza è violato quando il ricorrente omette di trascrivere o almeno sintetizzare gli atti e i passaggi decisivi posti a fondamento delle censure, rendendo impossibile verificare la fondatezza delle doglianze.
  • Non è ammissibile utilizzare il ricorso per cassazione come strumento di nuovo esame del merito o della valutazione di fatto compiuta dal giudice di appello.
  • Le censure devono essere costruite in modo coerente rispetto alle relative rubriche e sorrette da una precisa correlazione tra violazione denunciata, fatto processuale rilevante e contenuto della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.