Cassazione Civile, Ordinanza n. 37511/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso ai fini TARSU nei confronti di una società, che aveva impugnato l'atto sostenendo, nei gradi di merito, l'erroneità della pretesa impositiva e la mancata considerazione di superfici minori, superfici esenti o comunque soggette a riduzione perché produttive di rifiuti speciali. La CTR ha rigettato l'appello della contribuente, ritenendo che essa non avesse indicato e provato tali circostanze. In cassazione la società ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. e erronea valutazione dell'imposta e della documentazione; vizio di motivazione e omesso esame di fatto decisivo; motivazione apparente, violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia. La Corte, tuttavia, ha rilevato che il ricorso non esponeva adeguatamente i fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., non trascriveva né sintetizzava l'avviso di accertamento, le difese di merito e la sentenza impugnata, e si risolveva sostanzialmente in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la parte ricorrente non aveva assolto all'onere di autosufficienza e di chiara esposizione dei fatti di causa, impedendo alla Corte di comprendere compiutamente la fattispecie concreta e la portata delle censure. Ha inoltre rilevato che le doglianze tendevano in sostanza a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese per difetto di attività difensiva degli intimati. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3
la descrizione dei fatti di causa è requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consentire alla Corte una chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali senza ricorrere ad altre fonti
invocato per omessa pronuncia/motivazione apparente, ma senza esito favorevole
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso principale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza dover consultare altri atti o la sentenza impugnata.
- Il requisito di autosufficienza è violato quando il ricorrente omette di trascrivere o almeno sintetizzare gli atti e i passaggi decisivi posti a fondamento delle censure, rendendo impossibile verificare la fondatezza delle doglianze.
- Non è ammissibile utilizzare il ricorso per cassazione come strumento di nuovo esame del merito o della valutazione di fatto compiuta dal giudice di appello.
- Le censure devono essere costruite in modo coerente rispetto alle relative rubriche e sorrette da una precisa correlazione tra violazione denunciata, fatto processuale rilevante e contenuto della decisione impugnata.
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