Cassazione Civile, Ordinanza n. 06154/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società aveva ottenuto sei decreti ingiuntivi per il pagamento di corrispettivi relativi a attività di consulenza e assistenza prestate in periodi diversi in base a una lettera di incarico del 16 luglio 2002. La società ingiunta aveva proposto opposizione sostenendo che, dopo un incendio e la conseguente sospensione dell’attività nello stabilimento di Putignano da essa condotto in affitto, nessuna consulenza fosse stata effettivamente prestata e che il compenso non fosse comunque dovuto. Il Tribunale aveva confermato i decreti ingiuntivi, ma la Corte d’appello aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo che l’incarico fosse funzionalmente collegato alla gestione dello stabilimento di Putignano e che, cessata definitivamente l’operatività dell’opificio, fosse venuto meno anche il rapporto di consulenza e il relativo diritto al compenso. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge, errata interpretazione della volontà contrattuale ed errata qualificazione del rapporto, sostenendo che si trattasse di un contratto atipico di consulenza non limitato al solo stabilimento di Putignano e che il compenso fosse comunque dovuto; 2) errata valutazione dell’onere della prova, assumendo che la prova dell’esecuzione delle singole prestazioni fosse superflua perché queste sarebbero state dovute solo a richiesta e che il pagamento annuale fosse dovuto in ogni caso; 3) omesso/errato esame delle prove, lamentando che l’incendio avesse colpito solo parzialmente lo stabilimento e che l’attività ordinaria fosse proseguita oltre aprile 2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello. Ha ritenuto che la questione decisiva fosse già coperta da un precedente giudicato esterno tra le stesse parti, fondato sulla medesima lettera di incarico e sulle stesse vicende, nel quale era stato accertato che l’incarico era inscindibilmente collegato all’operatività dello stabilimento di Putignano e che, cessata tale operatività, era venuto meno ogni obbligo contrattuale, sia di prestazione sia di pagamento. Di conseguenza, le censure sulla qualificazione del contratto, sull’onere della prova e sulla persistenza di attività nello stabilimento sono state considerate irrilevanti o comunque precluse dal giudicato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell’adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell’importo dell’ulteriore contributo unificato
richiamato solo nel motivo di ricorso sul riparto dell’onere della prova, ma la Corte esclude che la decisione impugnata si sia fondata su tale criterio
Massime di principio
- Quando una questione di fatto e di interpretazione contrattuale è stata già decisa con sentenza passata in giudicato tra le stesse parti, essa non può essere nuovamente rimessa in discussione in un successivo giudizio fondato sul medesimo titolo negoziale e sulle stesse circostanze rilevanti.
- Il giudicato esterno preclude non solo la riproposizione del medesimo accertamento storico, ma anche censure che tendano a ottenere una diversa lettura del rapporto laddove la decisione definitiva abbia già stabilito il collegamento funzionale tra prestazioni e persistenza dell’attività cui esse erano riferite.
- Se il titolo contrattuale è stato accertato come inefficace per la cessazione dell’operatività del contesto produttivo al quale era inscindibilmente collegato, viene meno ogni obbligo contrattuale, sia di facere sia di pagamento, con conseguente infondatezza della pretesa creditoria.
- Non è decisivo invocare l’onere della prova o la modalità di esecuzione a richiesta delle singole prestazioni quando il giudice abbia ritenuto che la base contrattuale del credito sia già venuta meno per effetto di un accertamento coperto da giudicato.
- La qualificazione di un rapporto come consulenza o appalto di servizi non può essere utilmente censurata in cassazione se la decisione di merito si fonda, in via assorbente, sull’accertamento definitivo della cessazione dell’efficacia del titolo negoziale e non sulla sola mancata prova dell’adempimento.
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