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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15222/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietà)

La controversia

La controversia nasceva da una lite di confine relativa a un terreno sito nel Comune di Palosco. In primo grado gli attori avevano chiesto l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo nei confronti dei proprietari confinanti; questi ultimi si erano costituiti e avevano proposto domanda riconvenzionale di regolamento dei confini, poi accolta dal Tribunale. La Corte d'appello di Brescia aveva rigettato l'impugnazione, confermando il diniego di usucapione e l'accertamento del confine. In cassazione i ricorrenti articolavano due motivi: con il primo denunciavano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato gli esiti di una perizia eseguita da un geometra nominato su accordo delle parti; con il secondo denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 950 c.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto incerto il confine tra le proprietà e avesse fatto ricorso alle mappe catastali per ricostruirlo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che non vi era alcun omesso esame di un fatto storico decisivo, perché la Corte d'appello aveva effettivamente preso in considerazione la perizia, valutandone però gli esiti come non concludenti per la loro risalenza nel tempo; la censura, in realtà, mirava a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto parimenti inammissibile la doglianza, perché i ricorrenti sollecitavano ancora una revisione del giudizio di fatto sulla determinazione del confine. La Corte ha ribadito che, nell'azione di regolamento di confini, grava su entrambe le parti l'onere di offrire ogni mezzo idoneo all'individuazione della linea divisoria e che il giudice, non essendo vincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, può determinare il confine in base agli elementi ritenuti più attendibili, facendo ricorso in ultima istanza alle mappe catastali, che hanno valore sussidiario. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva degli intimati; è stato invece disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione né la mancata analitica confutazione di tutte le risultanze istruttorie.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Per denunciare utilmente l'omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, nonché il modo e il tempo in cui è stato discusso nel processo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve rispettare gli oneri di deposito e specificazione degli atti e documenti su cui la censura si fonda.

  • art. 950 c.c.

    Nel regolamento di confini, se i titoli non consentono l'esatta individuazione della linea divisoria, il giudice può ricostruirla sulla base di ogni elemento attendibile e, in ultima istanza, delle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata in prossimità dell'udienza, se meramente reiterativa, non introduce argomenti nuovi idonei a superare le censure già formulate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico decisivo, mentre non è utilizzabile per contestare la valutazione delle prove o per sollecitare una nuova lettura del merito.
  • La doglianza che si limiti a censurare la mancata valorizzazione di una perizia o di altri elementi istruttori è inammissibile se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una revisione del convincimento del giudice di merito sotto forma di critica alla ricostruzione fattuale della controversia.
  • Nell'azione di regolamento di confini l'onere di allegare e provare la linea divisoria grava su entrambe le parti; il giudice può determinare il confine in base agli elementi ritenuti più attendibili e, se necessario, fare uso sussidiario delle mappe catastali.
  • In sede di legittimità, una memoria che si limiti a riprodurre i motivi di ricorso senza apportare argomentazioni nuove non è idonea a incidere sull'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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