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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40359/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo: (i) violazione dell'art. 31 del d.lgs. 24/02/1998 n.58 (TUF) e carenza di motivazione in ordine all'esclusione del nesso di occasionalità necessaria fra le mansioni del promotore finanziario e la condotta illecita, sostenendo che gli atti delle persone offese (consegna di assegni, consegna dei codici di home banking, mancati controlli) configurano condotte anomale tali da interrompere il nesso di causalità e quindi escludere la responsabilità della banca; (ii) violazione dell'art. 1227 c.c., perché la Corte d'appello non avrebbe riconosciuto il concorso di colpa delle persone offese (negligenza, acquiescenza nella consegna dei codici e omissione di controlli nonostante ripetute verifiche); (iii) erronea qualificazione della condotta come truffa (art. 640 c.p.), poiché la costituzione dell'elemento dell'atto di disposizione sarebbe carente se la falsificazione degli estratti è stata solo diretta a nascondere operazioni già poste in essere, configurando piuttosto un furto aggravato. La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi rilevando che la giurisprudenza stabilisce la responsabilità solidale dell'intermediario quando l'illecito è reso possibile dalle incombenze affidate al promotore e che l'esclusione della responsabilità si verifica solo se emergono connotati di anomalia (collusione o consapevole acquiescenza) provati da elementi fattuali. Quanto ai codici e ai controlli, la Corte d'appello ha ritenuto, con motivazione logica, che la consegna dei codici e altre circostanze fossero funzionali al rapporto professionale e non dimostravano collusione o acquiescenza idonea a interrompere il nesso di occasionalità. Sulla truffa, la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'atto di disposizione può risultare anche da tolleranza, permesso o fatto omissivo, e non deve necessariamente essere un atto negoziale formale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Banca Mediolanum. Ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui la responsabilità civile dell'intermediario permaneva perché le condotte dell'incaricato erano agevolate dalle incombenze affidategli e non vi erano elementi idonei a dimostrare una condotta anomala o collusiva delle persone offese capace di interrompere il nesso di causalità. Ha inoltre condiviso la qualificazione del fatto come truffa, rilevando che l'atto di disposizione può ricavarsi anche da permessi, tolleranze o comportamenti omissivi. In conseguenza il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese; la Cassazione ha altresì precisato che non va liquidata alcuna somma a favore della banca nella qualità di parte civile in questa sede, poiché il ricorso non riguardava quella posizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58, art. 31 (TUF)

    La responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati da promotori finanziari opera quando l'illecito è agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate al promotore e quando l'ente aveva la possibilità di esercitare poteri di direzione e vigilanza; l'esclusione della responsabilità richiede elementi che dimostrino 'anomalia' o collusione delle persone offese

  • codice civile, art. 2049

    La responsabilità dell'ente per il fatto illecito dell'incaricato è inquadrata come responsabilità indiretta: il datore è responsabile per il danno arrecato dal preposto nello svolgimento delle incombenze affidate

  • codice civile, art. 1227

    Il concorso di colpa del danneggiato può ridurre la responsabilità del danneggiante quando la condotta del danneggiato sia rilevabile e abbia contribuito alla produzione del danno; nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto, sulla base degli accertamenti di fatto, che le condotte delle persone offese non fossero percepibili come anomalie tali da integrare concorso di colpa

  • codice penale, art. 640 (truffa)

    Per la truffa l'atto di disposizione patrimoniale da parte della vittima non richiede necessariamente un atto negoziale formale: può consistere in permesso, assenso, tolleranza, 'traditio' o anche in fatto omissivo idoneo a produrre danno, per cui la condotta del promotore finalizzata a nascondere perdite può integrare il reato

  • Sezioni Unite, sentenza n. 155 del 29/09/2011 (Rossi e altri)

    Conferma che l'elemento dell'atto di disposizione nella truffa può essere integrato da comportamenti non necessariamente negoziali (tolleranza, permesso, fatti omissivi) purché idonei a produrre il danno

Massime di principio

  • La banca (o l'intermediario) risponde in via solidale per il fatto illecito del promotore finanziario quando l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze affidate al promotore e l'ente avesse poteri di direzione e vigilanza;
  • L'esclusione della responsabilità dell'intermediario richiede prove concrete di 'anomalia' nella condotta del cliente (collusione o consapevole acquiescenza), valutate caso per caso: semplici inadempimenti o negligenze non sono automaticamente sufficienti;
  • La mera consegna di codici di accesso non determina automaticamente l'esclusione della responsabilità della banca se tale consegna è avvenuta nell'ambito del rapporto professionale e risulta funzionale all'attività del promotore; va valutata la percepibilità e la gravità della condotta del cliente;
  • Per riconoscere il concorso di colpa del cliente ai sensi dell'art. 1227 c.c. occorre che le anomalie siano state percepibili e valutabili come tale da un soggetto diligente: i giudizi sulla percepibilità sono accertamenti di merito non rivedibili in Cassazione salvo vizio di motivazione;
  • Nella fattispecie di reati a danno di clienti (truffa, appropriazione indebita, frode informatica) l'atto di disposizione richiesto per la truffa può essere anche una tolleranza o un'omissione idonea a produrre danno; non è necessario che si tratti di un atto negoziale formale;
  • Le decisioni del giudice di merito, quando adeguatamente motivate, legittimano il mantenimento della responsabilità dell'intermediario: in sede di legittimità non è consentita la riconsiderazione integrale delle prove per sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti;
  • In procedimenti similari è essenziale raccogliere e documentare elementi che dimostrino la 'consapevolezza' o la 'collusione' del cliente (ripetute operazioni anomale, elevato numero/valore delle operazioni, esperienza finanziaria del cliente, comunicazioni esplicite), se si intende invocare l'esclusione della responsabilità dell'intermediario.

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