Sentenza n. 105/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, n.646 dell’11 luglio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., della sentenza del Tribunale ordinario di Crotone n. 646 dell'11 luglio 2024, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero l'11 luglio 2024, con indicazione del codice fiscale e delle annualità, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria. Nonostante il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione e il passaggio in giudicato attestato il 2 dicembre 2024, il Ministero non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. L'Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto, senza tuttavia dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata all'Amministrazione e non era stata eseguita dopo il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni. Ha quindi ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza a cura del ricorrente. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, conferendogli il compito di adottare, su istanza di parte, tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese dell'eventuale attività commissariale sono poste a carico dell'Amministrazione inadempiente; il TAR ha ritenuto applicabile in via analogica l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, in materia di compensi del commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre spese generali e accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha esercitato i poteri necessari per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto al ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La disposizione, pur dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione dei compensi del commissario all'Amministrazione inadempiente.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato dal TAR per la disciplina delle spese dell'attività commissariale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, regolarmente notificata all'amministrazione, non sia stata eseguita dopo il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il comando contenuto nella sentenza entro un termine perentorio e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio, quando tali attività siano indispensabili per rendere effettivo il comando giudiziale.
- Le spese e i compensi dell'attività commissariale possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente; la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche a ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro.
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