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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32954/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione ad uso diverso da abitazione stipulato tra un locatore e una società conduttrice, rispetto al quale una terza persona aveva prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla conduttrice. Il locatore aveva ottenuto in primo grado la condanna della fideiussore al pagamento dei canoni non corrisposti e delle somme necessarie al ripristino dell’immobile, mentre era stata esclusa la sua responsabilità per il danno da ritardata restituzione dell’immobile ex art. 1591 c.c. La corte d’appello aveva confermato in sostanza tale assetto, ritenendo che la garanzia coprisse tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, ma escludendo che il danno da occupazione protratta fosse imputabile al fideiussore, sia perché ritenuto extracontrattuale, sia perché il locatore avrebbe illegittimamente rifiutato la riconsegna del bene. Il fideiussore ha proposto ricorso principale con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., per non avere il giudice di merito sottoposto al contraddittorio la questione, rilevata d’ufficio, della non estensibilità al garante della responsabilità del conduttore ex art. 1591 c.c.; 2) violazione dell’art. 1591 c.c., per avere la corte escluso la responsabilità del fideiussore sul presupposto errato che tale responsabilità fosse extracontrattuale; 3) violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la corte ritenuto che la questione della legittimità del rifiuto del locatore di ricevere l’immobile fosse coperta da giudicato solo nei confronti della conduttrice e non anche della fideiussore; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese di appello. La fideiussore ha resistito al ricorso incidentale della controparte, proponendo a sua volta quattro motivi incidentali: 1) violazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo che il testo della fideiussione non estendesse la garanzia oltre i canoni di locazione; 2) violazione dell’art. 1957 c.c., lamentando che la corte avesse considerato la scadenza della fideiussione con riferimento all’intero rapporto e non ai singoli canoni; 3) violazione dell’art. 1956 c.c., deducendo che il locatore avesse proseguito nel credito pur conoscendo il peggioramento della situazione patrimoniale della conduttrice; 4) violazione dell’art. 257 c.p.c. per la mancata escussione di un testimone volto a provare una transazione liberatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale per difetto di specificità e, comunque, perché l’art. 101, comma 2, c.p.c. riguarda le questioni di fatto o miste, non le questioni di diritto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell’immobile ex art. 1591 c.c. ha natura contrattuale e, quando la fideiussione copre tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, si estende anche a tale obbligazione. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando che non risultava impugnata la statuizione di primo grado sulla legittimità del rifiuto del locatore di ricevere l’immobile in condizioni non conformi, con conseguente formazione del giudicato interno su quel punto e illegittimità della diversa motivazione della corte d’appello. Il quarto motivo è stato assorbito. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo non manifestamente illogica l’interpretazione del contratto di fideiussione che aveva visto l’impegno del garante come riferito a tutte le obbligazioni contrattuali, con menzione del canone avente valore esemplificativo; ha dichiarato inammissibili gli altri tre motivi, perché si risolvevano in contestazioni di merito, oppure perché non si confrontavano con l’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata (in particolare, per la prova scritta della transazione).

La decisione

La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti del ricorso principale, e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale. In sostanza, la Corte ha corretto la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la copertura fideiussoria del danno da ritardata restituzione dell’immobile ex art. 1591 c.c. e nella parte in cui aveva ignorato l’effetto del giudicato interno sulla legittimità del rifiuto di ricezione del bene.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    L’obbligo di provocare il contraddittorio su questioni rilevate d’ufficio riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non le questioni di puro diritto.

  • art. 1591 c.c.

    La responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell’immobile ha natura contrattuale; se la fideiussione copre tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, la garanzia si estende anche a tale debito.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno formatosi su una statuizione non impugnata impedisce al giudice d’appello di rimettere in discussione quel punto.

  • art. 92 c.p.c.

    La censura sulle spese è rimasta assorbita dall’accoglimento dei motivi principali.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto di fideiussione non è stata ritenuta in violazione dei canoni ermeneutici, poiché la menzione del canone poteva essere letta in senso esemplificativo.

  • art. 1957 c.c.

    La censura relativa alla scadenza della garanzia è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica impugnazione e per sollecitazione a una rivalutazione del merito.

  • art. 1956 c.c.

    La violazione dell’obbligo del creditore verso il fideiussore non è stata ritenuta provata; la censura mirava in realtà a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 257 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata escussione del testimone è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione i fatti processuali e gli atti rilevanti; la carenza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il motivo che non contiene una critica specifica della decisione impugnata si risolve in un non motivo ed è inammissibile.

  • art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge, errori processuali e censure di merito, respingendo quelle che mirano solo a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • La responsabilità del conduttore per il ritardo nella restituzione dell’immobile prevista dall’art. 1591 c.c. ha natura contrattuale, poiché deriva dalla violazione dell’obbligo di restituzione alla cessazione del rapporto.
  • Quando una fideiussione è prestata per tutte le obbligazioni derivanti da un contratto, la garanzia copre anche le obbligazioni risarcitorie contrattuali scaturenti dall’inadempimento del debitore principale, salvo diversa pattuizione.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se manca tale confronto, la censura è inammissibile.
  • L’art. 101, comma 2, c.p.c. impone il contraddittorio preventivo solo per le questioni di fatto o miste di fatto e diritto rilevate d’ufficio, non per le questioni di puro diritto.
  • Il giudicato interno su una statuizione non impugnata impedisce al giudice successivo di fondare la decisione su una diversa ricostruzione incompatibile con quel punto ormai fermo.
  • La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali non può tradursi in una mera richiesta di nuova interpretazione del contratto, ma deve indicare l’effettivo scostamento dai criteri legali di interpretazione.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che si risolva nella rivalutazione del merito o delle prove, senza evidenziare un errore di diritto o un vizio processuale specifico.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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