Cassazione Civile, Ordinanza n. 06665/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasceva da un’istanza di rimborso delle imposte ipotecarie e catastali pagate per la registrazione di una sentenza civile che aveva disposto il trasferimento di alcuni immobili subordinandolo al pagamento del prezzo. Successivamente, in appello, le parti del giudizio civile avevano definito la lite con un accordo transattivo, con declaratoria di cessata materia del contendere. I contribuenti sostenevano di avere diritto alla restituzione di quanto versato, assumendo che la sentenza civile fosse stata poi posta nel nulla dall’accordo transattivo e censurando la decisione della CTR per vizio di motivazione, omessa pronuncia e violazione degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 131 del 1986, oltre che dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. L’Agenzia si costituiva resistendo e chiedendo il rigetto o l’inammissibilità dei motivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi prospettati e, comunque, corretta nel dispositivo la decisione impugnata, con sola correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c. In particolare, ha escluso un vizio radicale di motivazione, ha dichiarato inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme, ha escluso omessa pronuncia poiché le questioni erano state implicitamente decise con l’applicazione della disciplina del rimborso, e ha affermato che nel caso non operava l’art. 38 d.P.R. n. 131 del 1986 ma l’art. 37 del medesimo decreto. Poiché la cessazione della materia del contendere derivava da una transazione tra privati, senza partecipazione dell’Amministrazione dello Stato, non sussisteva il presupposto per il rimborso dell’imposta. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà se non nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione; la violazione rileva solo quando la motivazione manchi o sia meramente apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario vale il requisito della motivazione della sentenza; il vizio ricorre solo se il giudice non renda percepibile l'iter decisorio.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è comunque conforme a diritto.
In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione di una questione implica la reiezione delle altre questioni compatibili o assorbite.
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
"alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziaria e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato"
Ai fini del rimborso, la sentenza passata in giudicato è equiparata solo alla conciliazione giudiziaria e alla transazione stragiudiziale se vi partecipa l'Amministrazione dello Stato; una transazione tra privati non consente l'equiparazione.
art. 38 d.P.R. n. 131 del 1986
La restituzione dell'imposta riguarda l'ipotesi di nullità o annullamento dell'atto per causa non imputabile alle parti, ma non si applica alle vicende sopravvenute o all'inefficacia derivante da ragioni diverse da vizi originari.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso tecnico e non impedisce all'Amministrazione di sviluppare difese o argomentazioni giuridiche ulteriori.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio sul diniego di rimborso l'Amministrazione può articolare controdeduzioni e difese anche ulteriori rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione del raddoppio del contributo unificato richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo quando la sentenza presenti una motivazione mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Nel contenzioso tributario avente ad oggetto il diniego di rimborso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore e deve provare i presupposti del rimborso; l’Amministrazione, quale convenuta, può articolare difese e argomenti giuridici anche diversi da quelli espressi nel provvedimento di diniego.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario riguarda soltanto le eccezioni in senso tecnico e non impedisce la formulazione di nuove argomentazioni giuridiche o difensive.
- Ai fini del rimborso dell’imposta di registro, la sentenza passata in giudicato è equiparata alla conciliazione giudiziaria e alla transazione stragiudiziale solo se la transazione vede parte l’Amministrazione dello Stato; una transazione tra soli privati non produce lo stesso effetto.
- La disciplina del rimborso per nullità o annullamento dell’atto si applica soltanto ai vizi originari dell’atto e non alle vicende sopravvenute o all’inefficacia derivante da ragioni diverse da tali vizi.
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