Cassazione Civile, Ordinanza n. 07435/2026 del 28/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, opposto dalla struttura regionale competente, di rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata da una società nell'ultimo biennio. La contribuente aveva impugnato il diniego; in primo grado il ricorso era stato rigettato, mentre in secondo grado la decisione era stata riformata con riconoscimento del diritto al rimborso. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, lamentando: violazione dell'art. 29, comma 2, L. n. 428/1990 e dell'art. 14 TUA in relazione alla disciplina dell'IRBA; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d.P.R. n. 546/1992; omesso esame di fatti e documenti decisivi; violazione degli artt. 61, 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 7, comma 1, d.lgs./d.P.R. n. 546/1992; violazione dell'art. 1, comma 628, L. n. 178/2020 e della L.R. Piemonte n. 31/2020. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio in via preliminare il difetto di legitimatio ad causam della Regione Piemonte rispetto all'azione di rimborso dell'IRBA, ritenendo che la legittimazione passiva esclusiva spetti all'Agenzia delle Dogane, poiché la Regione non ha competenze residue sulla gestione del tributo e la destinazione del gettito non basta a radicare la domanda contro l'ente territoriale.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata, ma ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso. Ha ritenuto che l'azione avrebbe dovuto essere proposta non contro la Regione Piemonte, bensì contro l'Agenzia delle Dogane, soggetto dotato di legittimazione passiva esclusiva nelle controversie sul rimborso dell'IRBA. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla proposizione del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, L. n. 428/1990
«…. i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti...»
richiamato come base della domanda di rimborso e del tema della traslazione dell'imposta sul consumatore, ma la decisione finale è stata resa su un profilo processuale preliminare di legittimazione passiva.
richiamato nei motivi di ricorso insieme alle norme sulla disciplina dell'IRBA e al tema del rimborso.
invocato dalla ricorrente come norma sul riparto dell'onere della prova nelle contestazioni circa la traslazione dell'imposta.
art. 7, comma 5-bis, d.P.R. n. 546/1992
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla prova nel processo tributario.
art. 7, comma 1, d.lgs./d.P.R. n. 546/1992
richiamato nel quarto motivo in relazione ai poteri istruttori e al regime probatorio del processo tributario.
invocati per denunciare violazione dei principi sul processo e sul contenuto della decisione.
art. 1, comma 628, L. n. 178/2020
richiamato nel quinto motivo, senza che la Corte fondi su tale norma la propria decisione finale.
L.R. Piemonte 23 dicembre 2020, n. 31
richiamata nel quinto motivo, senza incidenza sulla ratio decidendi finale.
attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva
richiamato per descrivere l'istituzione dell'IRBA e la sua finalità originaria.
art. 3, comma 13, L. n. 549/1995
Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale...
indicato come disposizione che mantiene in capo all'apparato statale, e in particolare all'Agenzia delle Dogane, le funzioni di attuazione, accertamento e riscossione coattiva del tributo.
art. 3, comma 14, L. n. 549/1995
richiamato per evidenziare l'abrogazione, dal 1° gennaio 1996, degli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 398/1990.
art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
la disciplina nazionale dell'IRBA è stata ritenuta incompatibile con questa disposizione, secondo la sentenza CGUE del 09/11/2021, C-255/20.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
norme processuali sul sindacato di legittimità richiamate nei motivi di ricorso.
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per l'opposizione proposta dalla ricorrente.
richiamato in relazione alla memoria della controricorrente.
Massime di principio
- Nelle controversie di rimborso di un tributo regionale strutturato e gestito da organi statali, la legittimazione passiva va individuata in base alla titolarità effettiva delle funzioni di attuazione, accertamento e riscossione, non alla mera destinazione finale del gettito.
- La sola circostanza che il gettito del tributo sia attribuito alle regioni non basta a radicare la legittimazione passiva dell'ente territoriale nelle azioni di rimborso, se la disciplina del prelievo e i relativi adempimenti restano integralmente governati dall'amministrazione finanziaria statale.
- Il difetto di legitimatio ad causam, in quanto presupposto processuale afferente alla potestas iudicandi, può essere rilevato d'ufficio anche in cassazione, se non è stato oggetto di statuizione nei precedenti gradi.
- Quando il difetto di legittimazione passiva emerge come questione pregiudiziale e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito rigettando la domanda originaria.
- Nel processo tributario, le questioni sulla traslazione dell'imposta e sull'onere della prova possono essere dedotte in ricorso, ma restano assorbite se manca la legittimazione passiva del soggetto convenuto in giudizio.
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