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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07419/2026 del 28/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente impugnava tre atti di irrogazione di sanzioni per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, relativi all'omessa indicazione nel quadro RW di somme depositate su un conto corrente presso una banca svizzera. In origine il contribuente aveva sostenuto di aver aderito alla sanatoria cd. scudo fiscale prevista dall'art. 13-bis del d.l. n. 78/2009; la CTP aveva accolto il ricorso, ma in appello la CTR aveva ritenuto inefficace lo scudo perché, prima dell'adesione, il contribuente aveva avuto formale conoscenza dell'avvio di attività investigative e di un procedimento penale, desunta dalla notifica di un decreto di perquisizione al legale rappresentante della società di cui era socio e dominus del conto. In cassazione il contribuente deduceva: (1) violazione dell'art. 13-bis d.l. n. 78/2009 e dell'art. 14, comma 7, d.l. n. 350/2001, sostenendo che mancasse una notifica personale di atti fiscali o penali e che la conoscenza aliunde non bastasse; (2) violazione dell'art. 10 l. n. 212/2000 e dei principi di affidamento, buona fede e collaborazione, invocando una circolare dell'Agenzia che avrebbe interpretato diversamente la nozione di formale conoscenza; (3) violazione della disciplina sullo scudo fiscale, assumendo che la CTR avesse accolto implicitamente l'eccezione dell'Ufficio sulla mancata corrispondenza tra somme scudate e somme del conto estero; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente; (5) omesso esame di fatti decisivi, tra cui le circolari dell'Agenzia, la riferibilità delle somme scudate al conto estero, la documentazione prodotta e la mancata prova dell'obbligo di denuncia penale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, ai fini dell'inefficacia dello scudo fiscale, non occorre la notifica personale di atti fiscali: è sufficiente che, prima della dichiarazione riservata, il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell'avvio di attività di accertamento o del procedimento penale, e tale conoscenza può derivare anche da atti o attività procedimentali che lo coinvolgano direttamente, come perquisizioni e sequestri. Ha inoltre affermato che le circolari dell'Amministrazione finanziaria non costituiscono fonte di diritti soggettivi né vincolano l'Amministrazione, sicché non può fondarsi su di esse un legittimo affidamento utile a sottrarsi alla sanzione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR non aveva deciso nel senso ascrittole dal ricorrente, ma aveva ritenuto assorbita la questione della corrispondenza tra somme scudate e somme del conto. Il quarto motivo è stato respinto perché la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale richiesto e non era apparente. Il quinto è stato respinto in parte e dichiarato inammissibile in parte, poiché i fatti indicati non erano decisivi oppure non erano stati omessi, e alcune censure riguardavano solo valutazioni difensive o insufficienza motivazionale non più deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il contribuente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. n. 78/2009

    ha introdotto una forma di condono fiscale per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, con effetti estintivi delle sanzioni e preclusivi dell'accertamento, ma solo se non ricorrono le condizioni ostative previste dal rinvio all'art. 14 d.l. n. 350/2001

  • art. 14, comma 7, d.l. n. 350/2001

    una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza

    la preclusione opera quando, prima della dichiarazione riservata, il contribuente abbia avuto formale conoscenza di attività di accertamento tributario o del procedimento penale; non è richiesta una formale notifica personale di atti fiscali

  • art. 10 l. n. 212/2000

    non consente di invocare il legittimo affidamento su una circolare dell'Agenzia per ottenere l'esenzione da tributi o sanzioni, poiché le circolari non sono fonti di diritti e obblighi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente la denuncia di nullità della sentenza, ma non la mera critica alla sufficienza della motivazione fuori dai casi di motivazione apparente o mancante

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non sulla sufficienza della motivazione

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede una motivazione della sentenza; la sua violazione ricorre solo nei casi di totale mancanza o apparenza della motivazione

  • art. 118, primo e secondo comma, r.d. n. 1368/1941

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza di merito

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiede l'indicazione della concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione tributaria

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per affermare che l'Amministrazione finanziaria può utilizzare fonti informative diverse, comprese quelle derivanti da indagini penali in corso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini della preclusione agli effetti dello scudo fiscale, la "formale conoscenza" dell'avvio di accessi, ispezioni, verifiche o del procedimento penale non coincide necessariamente con la formale notifica di atti al contribuente: è sufficiente anche la conoscenza derivante da atti o attività procedimentali che lo coinvolgano direttamente.
  • La disciplina dello scudo fiscale opera in modo ostativo quando, prima della dichiarazione riservata, il contribuente sia già a conoscenza di un procedimento fiscale o penale a suo carico; non è richiesto che l'Amministrazione provi una specifica notifica personale di atti tributari.
  • Le circolari dell'Amministrazione finanziaria non hanno natura normativa né sono fonte di diritti soggettivi o vincoli per il contribuente, sicché non possono fondare un legittimo affidamento idoneo a neutralizzare pretese fiscali o sanzioni.
  • Nel ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non sono ammissibili censure dirette a contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non basta che il ricorrente la ritenga sintetica o non condivisibile.
  • Non è censurabile come omesso esame di fatto decisivo una questione che il giudice di merito abbia ritenuto assorbita, né sono fatti decisivi le mere argomentazioni difensive o le ipotesi alternative prospettate dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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