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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3525/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Ancona che aveva annullato la sostituzione della misura cautelare (arresti domiciliari) disposta dal GIP di Pesaro e aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce, in primo luogo, omissione di risposta del Tribunale del riesame ad argomentazioni difensive depositate; in secondo luogo, censura la mancanza di adeguata motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare la attualità del pericolo di reiterazione, riferendo: distanza temporale dei fatti (circa due anni), ruolo marginale nella rapina, scarsità di elementi probatori, gravi condizioni di salute (perdita di 30 kg in due mesi) e mancata erogazione delle cure in carcere, distanza di esecuzione degli arresti domiciliari (800 km) che impedirebbe la reiterazione, offerta di controlli elettronici e diverso trattamento concesso agli esecutori materiali con precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti specificati. Ha dichiarato il primo motivo generico e inammissibile per mancata indicazione puntuale delle argomentazioni ritenute ignorate. Ha invece ritenuto fondato, in parte, il secondo motivo: la motivazione sul pericolo di reiterazione è complessivamente adeguata in relazione alla personalità del ricorrente, alla contiguità con ambienti criminosi (anche alla luce di carichi pendenti ex art. 416-bis) e agli elementi probatori (presenza in tutte le fasi dell'azione desunta dai tabulati telefonici), per cui la mera distanza temporale non esclude il pericolo. Tuttavia la Corte ha censurato la totale mancanza di considerazione sulle condizioni di salute del detenuto e sulla concreta compatibilità del regime carcerario con le terapie necessarie, ritenendo che il giudice avrebbe dovuto accertare tali profili e motivarli. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Ancona per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p., disponendo gli adempimenti di comunicazione indicati dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis c.p.

    art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.

    Richiamata per evidenziare la contiguità del ricorrente con ambienti criminali di particolare spessore; la presenza di carichi pendenti di tale natura è stata valorizzata come indice di pericolosità sociale e di rischio di reiterazione.

  • art. 309 c.p.p.

    Norma sulla competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento di provvedimenti cautelari: la Corte rinvia al tribunale competente ai sensi di questa disposizione per il nuovo esame della misura.

  • art. 94, disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato in relazione agli adempimenti di trasmissione/comunicazione alla cancelleria e all'Amministrazione penitenziaria dopo la decisione della Corte.

Massime di principio

  • Una doglianza in cassazione su omissione di motivazione va formulata in modo specifico: indicare esattamente quali argomentazioni non sono state considerate e in che modo ciò avrebbe inciso sulla decisione, altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice può legittimamente valorizzare elementi relativi alla pericolosità personale (contiguità con ambienti criminali, carichi pendenti, risultanze investigative come tabulati telefonici) e la distanza temporale dei fatti non elimina automaticamente il rischio di reiterazione.
  • Le condizioni di salute del detenuto sono elemento rilevante e devono essere valutate concretamente: il giudice deve accertare la compatibilità del regime carcerario con le terapie effettivamente necessarie e la possibilità che il trattamento sia assicurato nel circuito penitenziario; non è sufficiente un richiamo generico alla situazione clinica.
  • La circostanza che gli esecutori materiali abbiano ottenuto misure meno afflittive non esclude a priori la carcerazione di altri soggetti: il confronto è possibile ma richiede motivazione sulle differenze oggettive (ruolo, precedenti, concrete condizioni personali) che giustifichino un trattamento differenziato.
  • In caso di carenze della motivazione rispetto a profili essenziali (es. salute, compatibilità terapeutica), la Corte di legittimità può annullare e rinviare per nuovo esame affinché il giudice di merito compia le necessarie valutazioni e motivazioni.

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