Cassazione Civile, Ordinanza n. 22810/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia origina da avvisi di intimazione per contributi consortili relativi all'anno 2011 notificati ai contribuenti dal consorzio di bonifica. Dopo il rigetto in primo e secondo grado delle impugnazioni, la Cassazione, con precedente ordinanza, aveva respinto il ricorso per cassazione ritenendo, tra l'altro, che i ricorrenti avessero censurato la motivazione degli avvisi senza riprodurne il contenuto e quindi in violazione del principio di autosufficienza. Contro tale ordinanza i contribuenti hanno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto: secondo loro la Corte aveva erroneamente ritenuto che la censura riguardasse l'omessa indicazione degli estremi del piano di classifica, mentre la doglianza avrebbe avuto a oggetto l'omessa indicazione del piano di classifica negli atti impositivi. Il ricorso mirava quindi a far valere un preteso travisamento del contenuto della censura esaminata dalla precedente ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcuna differenza sostanziale tra le due formulazioni della doglianza, entrambe riferite alla motivazione degli avvisi e comunque insuscettibili di superare la ratio della precedente decisione: la Corte aveva rilevato il difetto di autosufficienza perché gli avvisi impugnati non erano stati riprodotti nel ricorso, e aveva inoltre valorizzato l'assenza di contestazioni specifiche sul piano di classifica già prodotto in giudizio. Ha altresì escluso la decisività dell'asserito errore di fatto, necessario per la revocazione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità, ha applicato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, che però deve risultare decisivo.
l'errore di fatto revocatorio presuppone un errore percettivo su un fatto non controverso e decisivo; nel caso concreto la Corte ha escluso che ricorresse.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato in tema di motivazione per relationem degli atti impositivi, nel senso che il richiamo all'atto presupposto deve consentirne la conoscibilità tramite l'indicazione degli estremi quando l'atto non sia già conosciuto dal contribuente.
art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
evocato come riferimento normativo della riscossione dei contributi consortili e del relativo presupposto dell'obbligo contributivo.
applicato d'ufficio come sanzione pubblicistica per abuso del processo in caso di soccombenza e ricorso manifestamente inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, non è sufficiente una diversa lettura della censura proposta in precedenza: occorre un vero travisamento percettivo di un fatto non controverso, e l'errore deve essere decisivo rispetto alla tenuta logico-giuridica della decisione impugnata.
- La revocazione non è ammissibile quando l'asserito errore attenga solo alla formulazione della doglianza ma non incida sulla ratio decidendi della precedente pronuncia, specie se la decisione era comunque fondata su un autonomo difetto di autosufficienza del ricorso.
- In tema di impugnazione di atti impositivi, la censura sulla congruità della motivazione richiede che il ricorso per cassazione riproduca i passi rilevanti dell'atto contestato; la mancata trascrizione del contenuto essenziale dell'atto impedisce il controllo di legittimità e integra difetto di autosufficienza.
- Quando un atto impositivo è motivato per relationem, la contestazione può investire l'assenza degli estremi dell'atto presupposto solo se ciò sia effettivamente decisivo ai fini della conoscibilità del presupposto; in ogni caso, se l'atto presupposto è già conosciuto e non vengono mosse contestazioni specifiche, l'obbligazione può essere sorretta dalla presunzione del relativo presupposto di fatto.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata d'ufficio e ha funzione sanzionatoria e deflattiva dell'abuso del processo, senza necessità di accertare dolo o colpa grave.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22752/2024 del 13/08/2024
- ordinanza_civile · 13 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22753/2024 del 13/08/2024
- ordinanza_civile · 13 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22754/2024 del 13/08/2024
- ordinanza_civile · 13 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22760/2024 del 13/08/2024
- ordinanza_civile · 13 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22762/2024 del 13/08/2024
- ordinanza_civile · 13 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22766/2024 del 13/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →