Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08059/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Matera nei confronti di una cooperativa sociale, confermata in appello dalla Corte d’Appello di Potenza. La società ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che, in quanto cooperativa sociale a prevalente scopo mutualistico e priva di scopo di lucro, non potesse essere qualificata come imprenditore commerciale e quindi non fosse assoggettabile a fallimento. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 1 l. fall., dell’art. 2082 c.c., della normativa sulle cooperative sociali e dell’art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi; nella memoria ha poi invocato per la prima volta l’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 112/2017, sostenendo che le imprese sociali sarebbero soggette a liquidazione coatta amministrativa. Con il secondo motivo ha ribadito, in via subordinata, che l’assenza di scopo di lucro avrebbe escluso comunque l’assoggettabilità a fallimento, richiamando anche gli artt. 2545-octies, 2512 e 2513 c.c. La curatela e i creditori istanti non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, formalmente prospettati come violazione di legge e omesso esame, mirassero in realtà a ottenere un nuovo scrutinio dei fatti e delle prove già valutati dai giudici di merito circa la natura commerciale dell’attività svolta, attività che non è consentita in cassazione. Ha inoltre osservato che la tesi della ricorrente è contrastata da giurisprudenza consolidata: l’art. 2082 c.c. non richiede lo scopo di lucro per la nozione di imprenditore, mentre l’attività di cooperativa può integrare impresa commerciale quando sussista un’obiettiva economicità dell’attività, cioè un rapporto di proporzionalità tra costi e ricavi. La Corte ha anche escluso che potesse essere introdotto solo con la memoria il diverso tema dell’applicazione del d.lgs. n. 112/2017 e della liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, perché tale questione non era stata posta nei motivi originari. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati; è stato disposto l’ulteriore contributo unificato e la condanna al pagamento di euro 2.500 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1 R.D. n. 267/1942

    richiamato quale norma sul presupposto soggettivo del fallimento; la Corte non vi riconosce un ostacolo all’assoggettabilità della cooperativa quando sia impresa commerciale insolvente.

  • art. 2082 c.c.

    la nozione di imprenditore non richiede lo scopo di lucro soggettivo; rileva l’esercizio professionale di attività economica organizzata.

  • L. n. 381/1991

    richiamata dalla ricorrente come disciplina delle cooperative sociali, ma non ritenuta idonea a escludere in sé la qualità di impresa.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente sul piano dell’onere della prova, ma senza superare la valutazione di merito sulla natura dell’attività svolta.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. n. 112/2017

    "In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa"

    la disposizione non esclude la natura imprenditoriale della cooperativa sociale; al contrario, la conferma, prevedendo una procedura concorsuale speciale per le imprese sociali.

  • art. 1, comma 4, d.lgs. n. 112/2017

    le cooperative sociali e i loro consorzi rientrano tra le imprese sociali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale dei motivi di ricorso, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a un riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la dedotta omessa motivazione non è stata ritenuta idonea a superare la soglia di inammissibilità del ricorso.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano contrarie a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 2195, comma 1, n. 5, c.c.

    chi svolge attività ausiliarie delle attività produttive di beni o servizi può essere qualificato imprenditore commerciale.

  • art. 2545-terdecies c.c.

    richiamato per affermare che una cooperativa che svolga attività commerciale può essere assoggettata a fallimento in caso di insolvenza.

  • art. 2545-octies c.c.

    menzionato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ricavasse un diverso esito.

  • art. 2512 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul carattere mutualistico della cooperativa.

  • art. 2513 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul requisito della mutualità prevalente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e per la richiesta di decisione in replica alla proposta del relatore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quanto alla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto/inammissibilità, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    costituisce il parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    insieme agli artt. 380-bis, comma 3, ha giustificato la condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della nozione di imprenditore, lo scopo di lucro soggettivo non è elemento essenziale: ciò che rileva è l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata.
  • Una cooperativa sociale non è per ciò solo estranea alla categoria dell’impresa; se svolge attività commerciale e versa in insolvenza può essere assoggettata a procedura concorsuale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dai giudici di merito.
  • La mera deduzione del fine mutualistico o dell’assenza di lucro non basta a escludere la natura commerciale dell’attività quando sia accertata un’obiettiva economicità, intesa come proporzione tra costi e ricavi.
  • Una questione giuridica nuova, non prospettata nei motivi del ricorso, non può essere introdotta per la prima volta nella memoria successiva.
  • Quando una censura si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudiziale
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.