Ordinanza n. 534/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.79916.18-11-2025 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l'Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007, di un titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno, unitamente al parere ministeriale negativo sul corso frequentato in Spagna e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativo al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, nonché il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca sulla natura e riconoscibilità del corso frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Sono stati contestati anche il preavviso di rigetto e gli ulteriori atti connessi. Nella fase cautelare il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'insufficiente valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico degli studi, e dell'esperienza professionale maturata nel settore; l'illegittimità del rilievo relativo all'assenza di natura abilitante del titolo; l'insufficiente e non rigorosa motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi italiano e spagnolo, in rapporto alla disciplina europea sul riconoscimento dei titoli professionali e alla libera circolazione dei lavoratori; nonché la possibilità di colmare eventuali differenze formative mediante misure compensative. È stato inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dalla titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il provvedimento di diniego fino alla data di cessazione del contratto di insegnamento sul sostegno. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, in via sommaria, nella mancata apparente valutazione della documentazione completa sull'iter formativo estero e dell'esperienza professionale, nella già intervenuta soluzione da parte dell'Adunanza plenaria delle argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo, nella necessità di una motivazione rigorosa sulle divergenze dei programmi formativi e nella possibilità di superare le differenze mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato collegato al contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato in essere. La tutela è stata quindi limitata temporalmente alla cessazione del contratto. Il TAR ha disposto che l'udienza di merito sia fissata con separato avviso, qualora il ricorrente manifesti interesse alla trattazione, e ha compensato le spese della fase cautelare in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007
Disciplina la domanda di riconoscimento della qualifica o del titolo professionale conseguito all'estero; il diniego adottato nell'ambito di tale procedimento è stato sospeso in via cautelare.
Riferimento al preavviso di rigetto impugnato insieme al provvedimento conclusivo.
Riconosciuti i presupposti per la tutela cautelare, concessa fino alla cessazione del contratto di insegnamento sul sostegno.
Adunanza plenaria, sentenze nn. 18-22/2022
Le argomentazioni ostative fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo sono state ritenute già risolte dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare la documentazione completa relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico del corso di studi, e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero non può fondarsi in modo meramente assertivo sulle divergenze tra i programmi formativi: tali differenze devono essere motivate rigorosamente, anche alla luce degli obiettivi europei di riconoscimento dei titoli professionali, rafforzamento del mercato interno e libera circolazione dei lavoratori.
- Le eventuali differenze formative tra il titolo estero e i requisiti nazionali possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; l'amministrazione deve quindi valutare tale possibilità prima di negare il riconoscimento.
- Nella fase cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato può integrare il periculum in mora e giustificare la sospensione del diniego di riconoscimento fino alla cessazione del contratto, quando sussistano anche profili di fumus boni iuris.
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