Cassazione Civile, Ordinanza n. 27044/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate a un'istanza di rimborso di IRPEF presentata da un ex dipendente regionale sulle somme percepite per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e imputate al trattamento di fine rapporto. Il contribuente sosteneva che su tali somme dovesse applicarsi l'aliquota agevolata del 50% prevista per l'incentivo all'esodo, invocando la disciplina transitoria dell'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, in relazione all'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, poiché la cessazione era avvenuta in attuazione di protocolli d'intesa stipulati nel 2003 tra la Regione Piemonte e le associazioni di categoria. I giudici di merito avevano accolto la domanda. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione delle norme citate, sostenendo che i protocolli del 2003 avevano natura meramente programmatica e non integravano gli "atti o accordi" rilevanti per l'ultrattività del regime agevolato; secondo la ricorrente, l'atto decisivo era il successivo bando del 25 luglio 2007, e l'adesione del lavoratore era intervenuta solo nell'ottobre 2007, quindi dopo l'entrata in vigore della norma abrogativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto sul rimborso IRPEF. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando la complessità delle questioni e il consolidarsi successivo dell'orientamento di legittimità.
Norme richiamate
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
aliquota del 50% sulle somme corrisposte per trattamento di fine rapporto in caso di incentivo all'esodo
L'agevolazione fiscale non si applica sulla base della sola esistenza di un progetto o di un protocollo collettivo; per la sua ultrattività occorre una scelta individuale del lavoratore già cristallizzata prima dell'abrogazione della norma.
art. 36, comma 23, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto
La clausola transitoria tutela solo gli accordi o gli atti già definitivi e perfezionati prima del 4 luglio 2006; non basta un atto generale o programmatico, se l'adesione individuale del dipendente è successiva.
art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
Costituisce il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotto dall'Agenzia.
Massime di principio
- In materia di incentivo all'esodo, la norma transitoria che fa salvi i trattamenti fiscali agevolati abrogati richiede che, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sia già intervenuta una volontà irretrattabile del lavoratore, non essendo sufficiente la mera predisposizione di un piano aziendale o di un accordo collettivo generale.
- Gli atti collettivi o i protocolli d'intesa che si limitano a fissare criteri generali per future adesioni non integrano, di per sé, gli "atti o accordi" idonei a conservare il regime fiscale di favore se l'adesione individuale al programma avviene dopo la sopravvenuta abrogazione.
- Quando l'istanza di rimborso d'imposta è proposta dal contribuente quale attore in senso sostanziale, grava su di lui l'onere di provare tutti i presupposti di fatto e di diritto dell'agevolazione fiscale invocata.
- Ai fini dell'applicazione ultrattiva di un regime fiscale di favore, rileva il momento in cui la volontà del singolo si consolida in modo definitivo rispetto alla disciplina tributaria, non la sola esistenza di una cornice negoziale astratta o programmatica.
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