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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17259/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice, cessionaria di un credito già vantato dal Banco di Napoli, per far dichiarare inefficace nei propri confronti la vendita di un immobile sita in Volla, effettuata dal debitore o da soggetto a lui collegato in favore della ricorrente. In primo grado la domanda era stata accolta e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione l'acquirente ha impugnato la sentenza d'appello con tre motivi: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 3) omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la corte territoriale avesse errato nella valutazione dei presupposti della revocatoria e delle prove acquisite, richiamando vari documenti e circostanze di merito (atto di compravendita, comunicazioni bancarie, preliminare, fideiussione, ipoteca, azioni esecutive, inerzia del creditore).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché i documenti e gli atti richiamati nei motivi non erano stati adeguatamente riprodotti né localizzati nel fascicolo, impedendo il controllo di legittimità. Ha poi osservato che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurabile, perché la censura riguardava soltanto la diversa valutazione delle risultanze istruttorie e non l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della società resistente principale; le spese tra ricorrente e resistente adesivo sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, richiamata nel ricorso e nella sentenza di merito per l'inefficacia dell'atto di disposizione nei confronti del creditore

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    non consente in cassazione una censura che si limiti a contrapporre una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione di fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non il vizio motivazionale o la mancata/erronea valutazione delle prove

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare e riprodurre specificamente gli atti e documenti su cui si fonda, con precisa collocazione nel fascicolo, a pena di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, i documenti e gli atti richiamati devono essere specificamente riprodotti e localizzati nel fascicolo; il semplice richiamo apodittico non consente il controllo di legittimità e comporta inammissibilità.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia posto a base della decisione elementi estranei ai poteri istruttori; non può essere usata per contestare la maggiore attendibilità attribuita ad alcune prove rispetto ad altre.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e non consente di censurare la semplice insufficienza, illogicità o erroneità della motivazione.
  • In cassazione non è consentito proporre una mera rivalutazione del merito e delle emergenze istruttorie, poiché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • I requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione hanno natura pregiudiziale: la loro mancanza impedisce l'esame della fondatezza delle censure.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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