Cassazione Civile, Ordinanza n. 21877/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un capotreno dipendente di una società ferroviaria, il quale chiedeva il riconoscimento di un'indennità fissa di euro 2,00 per ciascuna regolarizzazione effettuata a bordo treno o a terra che comportasse l'applicazione dell'esazione suppletiva, anche se tale esazione non fosse stata effettivamente riscossa, in base all'art. 54.2.2, lett. a), del contratto collettivo aziendale dell'11 marzo 2015. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo che la clausola contrattuale riconoscesse l'indennità in presenza della mera previsione dell'esazione suppletiva e non solo quando vi fosse effettivo incasso delle somme. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che l'interpretazione corretta della clausola imponeva la corresponsione dell'indennità solo in caso di effettiva riscossione delle somme dovute e che il termine "esazione" dovesse intendersi come "riscossione"; con il secondo deduceva violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116, 134, 420, 421 e 437 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse escluso l'istruttoria testimoniale e non avesse attivato poteri istruttori officiosi per accertare l'asserita volontà delle parti collettive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto l'apparente denuncia di violazione dei criteri ermeneutici, la società si limitava a contrapporre una diversa interpretazione della clausola contrattuale rispetto a quella accolta dal giudice di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il mancato esercizio dei poteri istruttori discrezionali del giudice di appello non è sindacabile in cassazione salvo motivazione palesemente incongrua o contraddittoria, evenienza non ravvisata nel caso concreto. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54.2.2, lett. a), CCA 11 marzo 2015
La clausola è stata interpretata nel senso che l'indennità spetta per la sola attività di regolarizzazione per la quale sia prevista l'esazione suppletiva, indipendentemente dall'effettivo incasso delle somme.
Richiamato come criterio ermeneutico; la Corte ha escluso la sua violazione poiché la doglianza era in realtà una diversa lettura del testo contrattuale.
Le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre; la Corte ha reputato corretta l'interpretazione sistematica adottata dai giudici di merito.
Richiamato quale canone di buona fede nell'interpretazione, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È ammissibile il controllo di legittimità per violazione dei canoni ermeneutici solo se la censura non si risolve in una mera contrapposizione di interpretazioni.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato con riferimento ai limiti del sindacato sulla motivazione, nel testo ratione temporis applicabile.
Censurato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato; la questione era di interpretazione contrattuale, non di riparto dell'onere della prova.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la mancata istruzione, ma la Corte ha ritenuto la doglianza infondata.
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisasse alcuna violazione.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle censure istruttorie, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare l'omesso esercizio di poteri del giudice, ma senza esito favorevole.
Richiamato in relazione ai poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro; la Corte ha escluso che il loro mancato esercizio fosse censurabile nel caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che i provvedimenti istruttori discrezionali non sono sindacabili in cassazione salvo motivazione manifestamente illogica.
Richiamato per affermare che i provvedimenti istruttori assunti dal giudice di appello sono espressione di potere discrezionale, limitatamente sindacabile.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel sindacato di legittimità sull'interpretazione dei contratti collettivi aziendali, la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. è ammissibile solo se deduce una concreta violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del testo contrattuale rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- Se la motivazione del giudice di merito sull'interpretazione di una clausola contrattuale è congrua, logica e coerente con i canoni letterale e sistematico, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione interpretativa.
- Il mancato esercizio dei poteri istruttori discrezionali del giudice di merito non è di regola censurabile in cassazione, salvo che la scelta risulti sorretta da motivazione palesemente incongrua o contraddittoria.
- Quando la controversia riguarda l'interpretazione di un documento e la soluzione può essere raggiunta sulla base dei soli canoni ermeneutici legali, il giudice può legittimamente escludere l'istruttoria testimoniale ritenuta superflua.
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