Cassazione Penale, Sentenza n. 14344/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Naso per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). L'accusa: Naso, in concorso con altri (fra cui Pietro Cirino), avrebbe promesso assunzioni presso la società Dusty s.r.l. e la nomina di Salvatore Comis ad assessore, in cambio del sostegno elettorale da parte di esponenti del clan Laudani-Morabito-Rapisarda. I difensori hanno proposto quattro motivi di ricorso, denunciando: errata applicazione della fattispecie (natura e momento del patto), vizio di motivazione circa il contenuto del patto e la sua conclusione temporale (assunzioni anteriori alla campagna elettorale), richiesta di prova del ricorso al metodo mafioso quando l'intermediario non è affiliato, carenza di gravità indiziaria sulle modalità delle promesse di assunzione e indeterminatezza/insussistenza degli indizi relativi alla nomina di Comis; lamentata anche la mancata considerazione delle memorie difensive e delle dichiarazioni del ricorrente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto infondati alcuni rilievi difensivi (fra cui: illegittimità della contestazione per essere la promessa antecedente alla candidatura; necessità di provare il metodo mafioso quando nella pattuizione intervengono esponenti apicali del clan; possibilità che l'"altra utilità" sia non patrimoniale), ma ha dichiarato fondato il motivo relativo all'indeterminatezza e alla vaghezza della prestazione promessa (la generica promessa di "interessarsi" per assunzioni non è di per sé una utilità idonea ai sensi dell'art. 416-ter nella formulazione vigente) e la manifesta illogicità/insufficienza della motivazione circa il momento e il contenuto del patto. Ha altresì censurato la mancata considerazione, da parte del Tribunale, delle censure difensive e delle dichiarazioni del ricorrente. Per tali ragioni l'ordinanza del Tribunale di Catania è stata annullata nei limiti indicati e il procedimento è stato rinviato al giudice di merito per nuovo esame della misura cautelare con le precisazioni richieste dalla Corte.
Norme richiamate
Il reato di scambio elettorale politico-mafioso è configurabile anche se l'accordo è stato concluso prima dell'indizione delle elezioni e non richiede la qualità effettiva di candidato; l'espressione "qualunque altra utilità" ha ora portata ampia e comprende vantaggi patrimoniali e non patrimoniali rilevanti per l'associazione mafiosa (assiunzioni, nomine, impegno a spendere l'influenza). Tuttavia la promessa generica e indeterminata di "interessarsi" non integra automaticamente una "utilità" idonea se priva di precettività e impegno vincolante.
Richiamato come norma procedurale che disciplina l'appello contro le misure cautelari (il Pubblico Ministero aveva proposto appello ex art. 310).
art. 86 del d.P.R. n. 570/1960 (richiamato comparativamente)
Richiamato per analogia giurisprudenziale: anche nella corruzione elettorale non è necessaria la qualità effettiva di candidato per configurare il reato; si usa l'interpretazione testuale per definire i soggetti attivi del reato elettorale.
Ha ampliato l'oggetto della controprestazione rilevante nell'art. 416-ter introducendo le "altre utilità" rispetto al denaro, superando limitazioni che ostacolavano l'efficacia punitiva della norma.
Ha elevato la cornice edittale della fattispecie (richiamata nel quadro normativo delle modifiche intervenute sull'art. 416-ter).
Ha ulteriormente ampliato la formulazione introducendo l'espressione "qualunque altra utilità" e la "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa", indicativa di una portata estesa anche alle utilità non monetarie.
Massime di principio
- Lo scambio elettorale politico-mafioso può essere integrato anche da patti antecedenti alla formale indizione della competizione elettorale: non è necessaria la qualità formale di candidato, purché l'accordo sia concluso in funzione di una determinata competizione.
- Se il procacciatore dei voti è un esponente intraneo all'associazione mafiosa (o agisce per conto dell'associazione), non è necessario provare che la pattuizione contemplasse esplicitamente il ricorso al metodo mafioso; tale modalità si presume immanente. Se, invece, il procacciatore è un soggetto estraneo, è necessaria la prova, anche indiziaria, di aver pattuito il ricorso al metodo mafioso.
- L'espressione "qualunque altra utilità" nella formulazione vigente di art. 416-ter ricomprende vantaggi patrimoniali e non patrimoniali (assunzioni, appalti, nomine, impegni di intervento), ma occorre distinguere tra promesse generiche e impegni precettivi: una promessa vaga di "interessarsi" può essere insufficiente se non tradotta in un impegno concreto e vincolante.
- In sede di apprezzamento cautelare il giudice deve ricostruire con chiarezza il contenuto specifico e il momento della pattuizione; la valutazione indiziaria è ammessa, ma la motivazione deve definire il patto e confrontarsi con le memorie e le dichiarazioni difensive rilevanti.
- Per l'applicabilità della misura cautelare fondata sul reato di scambio politico-mafioso è necessaria una motivazione che colleghi in modo logico e aderente gli elementi probatori (intercettazioni, fama criminale, utilità pattuita) al tipo di reato contestato; omissioni o vaghezze nella ricostruzione possono portare all'annullamento del provvedimento e al rinvio per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14215/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14216/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14217/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14219/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14220/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14221/2025 del 11/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →