Cassazione Civile, Ordinanza n. 09051/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario tributario)
La controversia
Una società affidataria della gestione della TARI per un comune aveva emesso avvisi di pagamento per le annualità 2015 e 2016 nei confronti di una società contribuente, rideterminando il tributo anche mediante compensazione con un credito TARI vantato dalla contribuente per l’annualità precedente. La contribuente aveva contestato gli avvisi deducendo, in sostanza, che una parte maggiore delle superfici aziendali dovesse essere esclusa dalla base imponibile perché destinata alla produzione di rifiuti speciali auto-smaltiti, in base a una sopravvenuta disciplina regolamentare e dichiarativa. Il primo grado aveva respinto il ricorso; in appello la decisione era stata riformata e gli avvisi annullati. In cassazione la società affidataria ha dedotto: 1) violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la contribuente avesse in realtà censurato il mancato riconoscimento di un credito relativo a una diversa annualità, già definitivo; 2) violazione della disciplina TARI e del regolamento comunale, perché l’annullamento degli avvisi avrebbe escluso anche il tributo dovuto sulla minore superficie dichiarata; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione; 4) violazione del regolamento comunale sulla decorrenza delle variazioni in diminuzione, assumendo che la CTR avesse attribuito efficacia retroattiva alla dichiarazione della contribuente; 5) violazione delle norme processuali tributarie sull’appello, per avere la CTR valorizzato una perizia non prodotta in primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo e rigettato tutti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la disciplina regolamentare e quella legale escludano l’efficacia retroattiva delle variazioni in diminuzione della superficie imponibile: le riduzioni non operano automaticamente e decorrono, in mancanza di tempestiva dichiarazione, dalla data della dichiarazione stessa. Il giudice di merito aveva invece erroneamente fatto decorrere il minor prelievo in modo non conforme al regolamento comunale e al principio generale in materia di variazioni riduttive della base imponibile.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
L’atto impositivo che riduce o nega un credito del contribuente può essere impugnato perché contiene, in via implicita, anche il rigetto della pretesa di rimborso; non è necessaria una duplice impugnazione se vi è duplicazione formale dell’atto.
art. 1, commi 641, 642, 646, L. n. 147 del 2013
Per la TARI si assumono le superfici dichiarate o accertate; l’operatività di esenzioni o riduzioni collegate alla destinazione delle superfici non è automatica, ma richiede la dichiarazione del contribuente.
art. 25 del regolamento comunale IUC n. 7 del 30 aprile 2014 del Comune di Borgo a Mozzano
Le variazioni in diminuzione della TARI hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché sia dichiarata entro i 60 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione
Le variazioni in diminuzione non hanno efficacia retroattiva; se non denunciate tempestivamente, producono effetti solo dalla presentazione della dichiarazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Può essere denunciata in cassazione la violazione o falsa applicazione non solo di legge, ma anche di norme di diritto di fonte regolamentare che integrano la disciplina applicabile.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La censura di difetto di motivazione è infondata se la sentenza contiene un percorso argomentativo, anche sintetico, idoneo a sorreggere la decisione.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la perizia stragiudiziale può essere prodotta anche in appello come documento; il suo deposito non è di per sé precluso.
art. 32, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Consente la produzione documentale nei termini processuali anche in appello, nei limiti previsti dal rito tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’atto con cui l’amministrazione determina il tributo e contemporaneamente riduce o nega un credito del contribuente è impugnabile anche per contestare il mancato riconoscimento del rimborso, senza che sia necessaria un’autonoma impugnazione del separato diniego se questo è sostanzialmente duplicato.
- Le riduzioni o esenzioni della base imponibile TARI collegate alla destinazione delle superfici non operano automaticamente per il solo mutamento del regime normativo o per la mera sussistenza di fatto dei presupposti: è richiesta una dichiarazione del contribuente che individui le superfici interessate.
- Le variazioni in diminuzione della superficie imponibile ai fini del prelievo sui rifiuti non hanno efficacia retroattiva, salvo diversa previsione normativa; in mancanza di tempestiva dichiarazione decorrono dal momento della presentazione della dichiarazione stessa.
- Nel giudizio di legittimità, quando si contesta solo la sufficienza della motivazione su una questione di diritto, la Corte può valutare direttamente la correttezza giuridica della decisione, restando irrilevante l’eventuale sinteticità della motivazione se il risultato è conforme a legge.
- Nel processo tributario la perizia stragiudiziale ha natura di allegazione difensiva a contenuto tecnico e può essere prodotta anche in appello nei limiti consentiti dal rito.
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