Cassazione Civile, Ordinanza n. 14062/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da un’ordinanza-ingiunzione amministrativa con cui era stato intimato a un datore di lavoro il pagamento di una somma complessiva per sanzioni pecuniarie relative a violazioni in materia di denunzia e registrazione di rapporti di lavoro subordinato. L’opposizione proposta contro l’ingiunzione era stata rigettata dal Tribunale. In appello, il giudice di secondo grado aveva dichiarato inammissibile il gravame perché proposto solo nei confronti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, ritenendo che tale ufficio non si identificasse con la soppressa Direzione Territoriale del Lavoro e che la legittimazione processuale spettasse invece al Ministero del Lavoro; aveva inoltre escluso che l’errore nell’individuazione dell’ente potesse essere sanato mediante la rimessione in termini ex art. 4 L. 260/1958. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, in sintesi, che il d.lgs. 149/2015 ha previsto la successione dell’Ispettorato nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Direzioni territoriali del lavoro e, quindi, la legittimazione processuale dell’Ispettorato territoriale a stare in giudizio per i rapporti relativi alle sanzioni già irrogate e pendenti al 1 gennaio 2017; ha inoltre censurato, in via subordinata, la decisione per asserita violazione del contraddittorio ex art. 101, co. 2, c.p.c. e per erronea applicazione dell’art. 4 L. 260/1958.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, richiamando un precedente conforme secondo cui, a seguito della soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro e con effetti dal 1° gennaio 2017, la legittimazione processuale relativa ai rapporti giuridici concernenti sanzioni amministrative già irrogate e pendenti a quella data spetta alle sedi dell’Ispettorato territoriale del lavoro, succedute alle precedenti Direzioni ai sensi dell’art. 110 c.p.c. Ne ha tratto la conclusione che la sentenza impugnata, avendo escluso la legittimazione dell’Ispettorato territoriale e ritenuto necessario evocare il Ministero, era contraria a diritto. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 1, 2, 6, 8, 11, comma 2
ha disposto la soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro e la successione dell’Ispettorato territoriale nei rapporti giuridici attivi e passivi e nelle funzioni connesse all’attività ispettiva
norma invocata dal ricorrente in tema di opposizione all’ordinanza-ingiunzione
la successione dell’Ispettorato territoriale alla Direzione territoriale del lavoro comporta la prosecuzione del processo nei confronti del successore
norma invocata nel secondo motivo in relazione al rispetto del contraddittorio sulle questioni rilevabili d’ufficio
Costituzione
richiamato nel secondo motivo a sostegno della lesione del diritto di difesa e del giusto processo
L. n. 260/1958
richiamato come disposizione sulla rimessione in termini per errore nell’identificazione del soggetto processualmente legittimato; la Corte d’appello ne aveva escluso l’applicazione, ma il motivo relativo è stato assorbito
norma processuale sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, richiamata per i tre motivi
art. 360, comma primo, n. 4
richiamato per la censura di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio
art. 360, comma primo, n. 3
richiamato per la censura di violazione di legge sull’art. 4 L. 260/1958
Massime di principio
- Quando, per effetto di una riorganizzazione amministrativa, una nuova articolazione territoriale succede alla precedente nei rapporti giuridici e nelle funzioni, la legittimazione processuale per le controversie relative a rapporti pendenti alla data di efficacia del riassetto spetta al soggetto successore, non al ministero o ente diverso non più titolare del rapporto.
- L’errore nell’individuazione dell’ufficio pubblico da evocare in giudizio deve essere valutato alla luce dell’effettiva successione nei rapporti giuridici e nella legittimazione processuale; non è corretto dichiarare inammissibile l’impugnazione quando l’atto sia stato proposto nei confronti dell’ente che, per legge, è subentrato alla precedente struttura.
- In presenza di una questione risolta in modo erroneo e preliminare sulla legittimazione processuale del soggetto evocato, i motivi ulteriori che investono vizi del contraddittorio o l’applicazione di norme sulla rimessione in termini restano assorbiti.
- La successione ex art. 110 c.p.c. opera anche nei confronti delle articolazioni territoriali della pubblica amministrazione quando la legge di riforma assegni loro i rapporti giuridici già facenti capo alla struttura soppressa.
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