Cassazione Penale, Sentenza n. 7899/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giaconia era stato condannato dal Tribunale di Termini Imerese per il reato previsto dall'art. 5, comma 1, lett. b) della L. n. 283/1962 per avere detenuto per la vendita 34 kg di pane in cattivo stato di conservazione, custoditi in un autoveicolo senza modalità idonee. In Cassazione il ricorrente ha dedotto (i) violazione/errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) e vizio di motivazione per la mancata valutazione di tale causa di non punibilità; (ii) omissione di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione della condanna, nonostante espressa richiesta difensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (art. 131-bis c.p.) per mancata richiesta in sede di merito e, pertanto, non esaminabile per la prima volta in Cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: il Tribunale aveva omesso di motivare il rigetto delle richieste difensive relative alle attenuanti generiche, alla sospensione condizionale e alla non menzione. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente ai punti relativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione, con rinvio al Tribunale di Termini Imerese per nuovo giudizio su tali specifici punti. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità dell'imputato è dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, comma 1, lett. b)
Norma che sanziona la detenzione ai fini di vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione; applicata per la condotta consistente nella detenzione e custodia inadeguata di 34 kg di pane.
Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 6, comma 3
Consente, in alternativa alla pena detentiva, l'imposizione di una pena pecuniaria; il Tribunale ha optato per l'ammenda entro i limiti consentiti dalla norma.
Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che tale causa non può essere invocata per la prima volta in Cassazione se non richiesta in sede di merito, e che il giudice di merito non è obbligato a pronunciarsi d'ufficio in assenza di specifica richiesta.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il Tribunale dovesse motivare il rigetto delle attenuanti se richieste, poiché l'omissione motivazionale legittima il rinvio.
Codice di procedura penale, art. 125
Riferito nell'ambito delle norme procedurali citate; implicazioni sul contraddittorio e sulla valutazione delle richieste difensive.
Codice di procedura penale, art. 129
Individua le ipotesi di proscioglimento d'ufficio che possono essere rilevate anche in sede di legittimità; la Corte distingue tali ipotesi dalla materia dell'art. 131-bis, che non rientra tra le ragioni di immediato proscioglimento rilevabili d'ufficio in Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 529 e art. 546, comma 1, lett. e)
Norme processuali richiamate nella critica motivazionale del ricorrente; la Corte le menziona nel quadro delle regole di motivazione e impugnazione ma dichiara inammissibile la censura sull'art. 131-bis per assenza di richiesta in sede di merito.
Codice di procedura penale, artt. 606, comma 3 e 609, comma 2
Limitazioni della cognizione della Corte di cassazione in ordine ai motivi che possono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità; utili a giustificare l'inammissibilità del primo motivo.
Codice di procedura penale, art. 624
Richiamato nella parte finale per dichiarare l'irrevocabilità di quanto non annullato; ossia la conferma dell'affermazione di responsabilità per la parte non toccata dall'annullamento.
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) deve essere espressamente dedotta nel giudizio di merito: non può essere invocata per la prima volta in Cassazione se non richiesta anteriormente, salvo i casi di proscioglimento d'ufficio previsti dall'art. 129 c.p.p.
- Il giudice di merito non è obbligato a pronunciarsi d'ufficio sull'applicabilità dell'art. 131-bis in assenza di una specifica istanza difensiva.
- Se la difesa richiede l'applicazione di circostanze attenuanti o di benefici (sospensione condizionale, non menzione), il giudice deve motivare il rifiuto: l'omessa motivazione costituisce vizio che legittima l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- La Corte di Cassazione può limitare l'annullamento ai soli punti interessati da vizio motivazionale, lasciando irrevocabile la parte di condanna non censurata correttamente.
- In pratiche di igiene e commercio di alimenti, la valutazione della gravità della condotta e l'entità della pena possono orientare il giudice verso benefici, ma l'eventuale diniego deve risultare da motivazione esplicita e non meramente desumibile dalla descrizione del fatto o dall'entità della pena.
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