Cassazione Civile, Ordinanza n. 03191/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comunista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto che si qualificava come referente della comunione di un'area cortiliva in Bologna, per il recupero di somme asseritamente anticipate nell'interesse comune e poste a carico di una comproprietaria. L'opposizione al decreto era stata accolta dal giudice di pace e la decisione confermata in appello dal Tribunale di Bologna, che aveva ritenuto insussistente la prova della riferibilità delle spese al bene comune e, soprattutto, carente la legittimazione attiva del ricorrente ad agire nei confronti di una comunista in rappresentanza degli altri. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 91 c.p.c. per mancata applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. ai fini della compensazione delle spese di lite; 2) omesso esame di due fatti asseritamente decisivi, consistenti nel mancato interpello della convenuta in primo grado e nella delega conferita dai comproprietari paganti per il recupero del credito verso i comproprietari inadempienti. La controricorrente ha resistito e ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulle spese, perché la scelta di compensarle o meno rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la mancata motivazione sul punto non è censurabile in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che esso era precluso dalla disciplina della doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., oltre che inammissibile per difetto di riferibilità alla ratio decidendi, poiché il punto decisivo era la mancanza di legittimazione processuale del soggetto che agiva per la comunione senza una procura speciale scritta. La Corte ha ribadito che, in materia di comunione, non esiste un potere processuale generale analogo a quello dell'amministratore di condominio ex art. 1131 c.c., salvo espressa delega scritta ex art. 77 c.p.c. nella delega prevista dall'art. 1106 c.c. Ha quindi confermato la condanna alle spese del giudizio di cassazione e ha respinto la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo stati accertati mala fede o colpa grave. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La condanna alle spese segue la soccombenza e la censura sulla mancata compensazione non è ammissibile come vizio autonomo se il giudice di merito non ha espresso una motivazione specifica sul mancato uso della facoltà di compensare.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
Nella cd. doppia conforme è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. avverso la sentenza di appello che confermi quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso è inammissibile se non è specificamente riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il potere dell'amministratore di condominio di agire in giudizio contro i condomini è eccezionale e non è estensibile analogicamente alla comunione.
Nella comunione, il potere di rappresentanza processuale può derivare solo da una specifica delega conferita dai partecipanti.
La rappresentanza processuale richiede procura speciale scritta quando il soggetto agisce per conto di altri partecipanti alla comunione.
La condanna per responsabilità aggravata presuppone l'accertamento di mala fede o colpa grave, non desumibili automaticamente dalla soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo da versare in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di comunione, il soggetto designato dai partecipanti non ha, per il solo fatto della designazione, una legittimazione processuale generale a promuovere azioni di recupero crediti contro singoli comunisti; occorre una procura speciale scritta o una delega espressa che attribuisca quel potere.
- La disciplina dell'amministratore di condominio non è analogicamente estensibile alla comunione: l'art. 1131 c.c. costituisce previsione eccezionale riferita al condominio e non fonda un parallelo potere di rappresentanza per il comunista referente.
- La censura sulla mancata compensazione delle spese è inammissibile o infondata quando mira a sindacare una scelta discrezionale del giudice di merito che non richiede una motivazione esplicita sul mancato esercizio del potere di compensazione.
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se il motivo non si confronta con il decisivo rilievo della carenza di legittimazione processuale, è inammissibile.
- Quando vi è doppia conforme sulle medesime questioni di fatto, è preclusa la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. relativa all'omesso esame di fatti decisivi.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. richiede un accertamento specifico di mala fede o colpa grave e non può essere pronunciata in via automatica per il solo rigetto dell'impugnazione.
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